I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art I La Società Cinofila Basso Ceresio, è una società apolitica e aconfessionale, retta dagli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, ed è una Sezione della SCS (Società Cinofila Svizzera) ai sensi dell' art. 5 degli statuti della stessa.

La sede è a Melano, casella postale 313. Il recapito giuridico è all'indirizzo del Presidente in carica.sd
Art II La Società Cinofila Basso Ceresio si propone di :

a.    incoraggiare l'allevamento e la diffusione di cani di pura razza;

b.  di sostenere la SCS nelle sue attività;

c.    di organizzare concorsi, manifestazioni, conferenze, corsi di addestramento e di educazione;

d.    di diffondere presso i soci ed il pubblico in generale, tutte quelle informazioni circa l'allevamento dei cani di razza, il   possesso, l'educazione e la formazione dei cani, e questo sulla base delle conoscenze scientifiche, nel puro spirito sportivo e nel rispetto della legge sulla protezione degli animali;

e.   di promuovere e sviluppare il senso di camerateria e di collaborazione tra i soci;

f.     di difendere gli interessi degli stessi assistendoli con informazioni e consigli di ordine pratico;

g.    di collaborare con le autorità locali e regionali.
II AMMISSIONI
Art III a.  Possono far parte della società tutte le persone di ambo i sessi. Chi intendesse far parte della società dovrà farne richiesta scritta al presidente.

b.  Per soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale. Hanno diritto di voto a partire dai 16 anni.

c. L'ammissione dei soci è decisa dal comitato.

d. Prima dell'ammissione, nome ed indirizzo dei candidati sono da pubblicare sugli organi ufficiali della SCS.
   L'omissione della pubblicazione annulla la qualità del membro della società. Opposizioni possono essere inoltrate entro 14 giorni al comitato della società.

e. Circa l'accettazione definitiva decide, in ultima ístanza, il comitato (art. 15 lett. a SCS)

f. Il comitato può rifiutare l'ammissione di nuovi soci, anche senza indicare i motivi.
III MEMBRI ONORARI E VETERANI
Art IV Le persone o i soci che si sono particolarmente distinti per dei servigi o meriti speciali verso la Società Cinofila Basso Ceresio, possono essere nominati SOCI ONORARI da parte dell'assemblea generale, su proposta del Comitato o di un socio e con la maggioranza di almeno 2/3 dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto di voto1 soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale e hanno diritto al bollino annuale. i soci che siano stati membri della Società Cinofila Basso Ceresio o di una sezione della SCS per un periodo ininterrotto di 25 anni, su proposta della sezione, sono nominati SOCI VETERANI, essi ricevono dalla SCS tramite la società il distintivo speciale.
IV DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art V I soci si dividono in :
1.   soci sostenitori, i quali hanno diritto :
a.   a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società Cinofila Basso Ceresio;
b.   ad usufruire dei diritti e delle facilitazioni previsti nei regolamenti speciali della SCS;
2.   soci attivi, i quali hanno diritto :
     a.   alla partecipazione gratuita delle lezioni di addestramento.
     per quanto riguarda le lezioni d'addestramento speciali, il comitato si riserva di comunicare le quote
     (per es.  lavori con figurante o personale specializzato);
b.  a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società Cinofila Basso Ceresio;
c.   ad usufruire dei diritti e delle facilitazioni previsti nei regolamenti speciali della SCS.
Art VI Ogni membro si impegna a rispettare gli statuti e a pagare entro il mese di ottobre le tasse sociali. Ogni membro conducente di cane esercitante attività in seno alla società è tenuto ad avere una copertura assicurativa R.C. nei confronti di terzi.
Art VII Con l'ammissione alla società, i soci si obbligano ad attenersi agli statuti e regolamenti della SCS e delle sue sezioni come pure al pagamento delle quote fissate. La quota sociale viene fissata dall'assemblea generale ordinaria, soci onorari e veterani sono esenti da questo pagamento.
V DIMISSIONI - RADIAZIONI - ESPULSIONI
Art
VIII
La qualità di socio termina :
a.  alla morte del socio
b. alla dimissione
c.   alla radiazione
d. all'espulsione dello stesso
Art IX Dimissioni

a.  Le dimissioni dei soci devono essere formulate per scritto al comitato prima della fine dell'anno e saranno definitivamente accettate quando il socio uscente avrà adempito (verso la società) a tutti gli obblighi pecuniari;
b.  Le quote sociali per l'anno in corso devono essere corrisposte (art. 15 SCS);
c.   Le dimissioni collettive non sono valide.
Art X Radiazione

a.  I soci che continuano a perturbare il buon andamento della società anche dopo essere stati richiamati dal comitato, o non fanno fronte ai loro impegni finanziari verso la sezione o la SCS, possono essere radiati ,dal comitato della società che l'ha pronunciata, e non si estende ad altre sezioni della SCS (art. 15 lett. e SCS). socio radiato ha la possibilità, entro 30 giorni dalla sua radiazione, di inoltrare ricorso al Presidente, il quale deve sottoporlo alla successiva assemblea generale ordinaria. Questa deciderà mediante votazione con la maggioranza dei 2/3. Il ricorso ha effetto sospensivo.
b.  I soci che entro il 30 ottobre non hanno adempito al versamento della quota sociale, sono automaticamente radiati.
      Per la riammissione dovranno riinoltrare una domanda scritta al presidente.
c.   I soci radiati non possono più fare parte della società per almeno un anno.
d.  Nei casi più gravi, l'assemblea (su proposta del comitato) si riserva il diritto di poter radiare il socio a tempo determinato.
Art XI Espulsioni

Un membro può, per motivi elencati qui sotto, essere espulso dalla società :
a.  grave inosservanza degli statuti e regolamenti della SCS e alle sue sezioni;
b.  aver portato pregiudizio al buon nome ed agli interessi della SCS e alle sue sezioni con atti illegali, maltrattamenti nei confronti degli animali o comportamento disonesto in altro modo.

Procedura :
Per principio, l'espulsione è pronunciata a maggioranza dei due terzi su proposta del comitato durante l'assemblea generale ordinaria, sotto votazione segreta e con i 2/3 di maggioranza.
Il socio contro il quale è stata intentata una procedura di espulsione, deve essere avvisato tramite lettera raccomandata e orientato nel senso che può impugnare la causa, per iscritto o verbalmente, davanti all'assemblea generale della sezione

Diritto di ricorso :
L'espulsione ed i motivi della stessa sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata precisando che ha diritto di ricorso alla prossima assemblea dei delegati ordinaria della SCS. L'art75 del codice civile resta riservato.

Pubblicazione :
Ogni espulsione definitiva verrà pubblicata sugli organi ufficiali della SCS. Se l'espulsione viene fatta dalla sezione, essa dovrà effettuare la pubblicazione.

Ai soci espulsi è proibita la partecipazione a esposizioni riconosciute, concorsi o altre manifestazioni della SCS o delle sue sezioni.
Perdono i propri diritti al LOS come alla proprietà di eventuali affissi.
VI RESPONSABILITÀ
Art XII La Società Cinofila Basso Ceresio risponde per I propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio sociale.
E' esplicitamente esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei dirigenti per impegni della Società, riservato quanto previsto dall'art. 7 cpv. 2 del presente statuto.
VII ORGANIZZAZIONE
Art
XIII
Gli organi della Società Cinofila Basso Ceresio sono :
Ø      l'assemblea generale dei soci
Ø      il comitato
Ø      la commissione di revisione
Art
XIV
L'assemblea generale è l'autorità suprema della Società. Essa elegge gli altri organi e controlla le loro attività. Deve essere convocata tutti gli anni al più tardi entro la fine del mese di febbraio. All'assemblea possono partecipare solo i soci in possesso della tessera con bollino dell'anno precedente
Art
XV
La convocazione dell'assemblea generale è fatta per mezzo di circolare a tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata e deve indicare le trattande all'ordine del giorno.
La convocazione è fatta dal comitato.
Le trattande non iscritte all'ordine del giorno potranno essere discusse, ma nessuna decisione potrà essere presa a riguardo.
Le proposte dei soci, per essere inserite all'ordine del giorno, dovranno pervenire al Presidente entro e non oltre il 31 dicembre.
Art
XVI
L'assemblea generale potrà essere convocata in sessione straordinaria in qualsiasi momento :
a.  dal comitato in carica;
b.  dietro richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci. La richiesta deve essere motivata
L'assemblea straordinaria deve essere tenuta entro due mesi dalla richiesta con convocazione scritta
Art
XVII

Tutte le assemblee convocate conformemente alle disposizioni statutarie deliberano validamente, con qualunque numero di soci presenti.
Art
XVIII

L'assemblea generale dei soci è diretta dal presidente o dal suo sostituto, il segretario ne redige il verbale seduta stante.
I soci votanti nominano due scrutatori in apertura di seduta, tranne che nei casi previsti nel presente statuto. Nomine e votazioni vengono fatte per alzata di mano (su richiesta di almeno tre soci può tuttavia essere il voto segreto o per appello nominale) e le decisioni assembleari adottate sono prese dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.
Se in occasione di nomine sono proposti più di due candidati vengono successivamente eliminati i candidati con il minor numero di voti In caso di parità si procede al tiraggio a sorte.
Art
XIX

All'assemblea generale sono attribuite in particolare le decisioni seguenti :
a.  approvazione dell'ultimo verbale;
b.  accettazione dei rapporti annuali;
c.   approvazione dei conti, lettura del rapporto dei revisori e scarico al comitato;

d.   la fissazione dell'importo della tassa sociale;
e.   la fissazione delle competenze finanziarie del comitato;

f.   elezione :
1.   del presidente
2.   del cassiere
3.   degli altri membri del comitato
4.   della commissione di revisione

g.  la revisione degli statuti;
h.   la nomina dei soci onorari;
i.    la decisione su ricorsi in materia di radiazione;
j.    la decisione di espulsioni;
k.   lo scioglimento della società
Art
XX

Il comitato si compone di:
Ø      un presidente
Ø      un vice-presidente
Ø      un segretario
Ø      un cassiere
Ø      da uno a cinque membri

I membri del comitato stanno in carica per due anni e sono rieleggibili.

Competenze:
Ø      Il comitato è autorizzato a nominare sostituti ad interim in caso di dimissioni, decessi o altri motivi gravi, essi resteranno in carica fino alla prossima assemblea generale ordinaria.

Ø      È compito del comitato la nomina dei monitori per l'addestramento, della Commissione Tecnica e dei delegati alla assemblea della SCS.

Ø      Il comitato può decidere, se la maggioranza assoluta dei suoi membri è presente.

Ø       La società è legalmente rappresentata verso terzi con firma collettiva a due (presidente + cassiere o segretario).
Art
XXI

Il presidente dovrà essere cittadino Svizzero o straniero con permesso di domicilio, in tutti i casi deve essere domiciliato in Svizzera.
La sua firma con quella del cassiere o del segretario impegna la sezione, il presidente ha voto decisionale in caso di parità di voti in comitato

I compiti del presidente sono :
a.  dirigere e controllare tutte le attività della Società e di presentare un rapporto annuale;
b.  di preparare le trattande da discutere nelle riunioni del comitato e nelle assemblee;
c.   di presiedere le sedute del comitato e dell'assemblea generale;
d.  di rappresentare la società nel confronti di terzi.
Art
XXII

Il vice-presidente assiste il presidente e ne fa le sue veci in caso di assenza, allo stesso possono essere attribuiti compiti speciali.
Il segretario si occupa della corrispondenza della società, redige i verbali alle assemblee e delle riunioni di comitato e conserva gli atti sociali.
Il cassiere riscuote le tasse sociali e provvede a tutte le operazioni finanziarie, egli presenta alla chiusura di ogni anno sociale i conti per la verifica, corredati dalle rispettive pezze giustificative.
Egli tiene il controllo dell'effettivo dei soci e delle mutazioni che presenterà all'assemblea generale.
I membri collaborano in seno al comitato in tutti i lavori inerenti l'attività del sodalizio.
Il presidente, il segretario ed il cassiere sono tenuti ad abbonarsi a uno dei due organi di pubblicazione della SCS.
Art
XXIII

La commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente. Essa controlla la contabilità e lo stato patrimoniale della sezione, presentando un rapporto scritto all'assemblea ordinaria dei soci. Essa rimane in carica per 2 anni.
VIII FINANZE
Art
XXIV
I mezzi finanziari della Società sono :
a.  le quote sociali dei soci;
b. tutti i contributi, tasse o entrate speciali.
IX REVISIONE DEGLI STATUTI
Art
XXV
l presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale, a condizione che il cambiamento non sia in contraddizione con quanto previsto negli statuti SCS. Ogni modifica dello statuto deve essere prevista all'ordine del giorno della medesima e la stessa deve essere accettata da almeno 2/3 dei soci votanti presenti e devono essere sottoposte per l'accettazione al comitato centrale SCS.
X SCIOGLIMENTO
Art
XXVI
Lo scioglimento della società può essere deciso da una assemblea generale straordinaria con la maggioranza dei 4/5 dei votanti presenti.
Art
XXVII

La società deve essere sciolta se divenuta insolvibile e allorquando il comitato non può più essere costituito conformemente agli statuti.
Art
XXVIII

Se allo scioglimento della società dovessero esistere dei beni, questi non possono essere suddivisi tra i membri, ma devono essere consegnati al comitato centrale della SCS, il quale si incarica dell'amministrazione. Se durante i successivi dieci anni dovesse essere costituita nella regione un'altra società con gli stessi scopi della precedente, quest'ultima, dopo l'ammissione in seno alla SCS, potrà chiedere al comitato centrale la consegna dei beni già appartenuti alla società sciolta.
Se durante i dieci anni successivi allo scioglimento non viene costituita altra società analoga, i beni della società sciolta saranno devoluti alla Fondazione Albert-Heim della SCS.
XI DISPOSIZIONI FINALI
Art
XXIX
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa capo agli statuti della Società Cinofila Svizzera ed al Codice Civile Svizzero.
Art
XXX

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 30 settembre 1989, (rinnovato all'assemblea ordinaria del 28 febbraio 2000) entrerà in vigore immediatamente dopo essere stato accettato dal Comitato Centrale della Società Cinofila Svizzera.

SOCIETA' CINOFILA BASSO CERESIO

Il presidente :  Giussani Fabio
La segretaria : Giussani Sonja


Questo statuto non è in contraddizione con quello della Società Cinofila Svizzera e viene perciò accettato ai sensi dell'Art. 6 dello stesso.

3012 Berna

A NOME DEL COMITATO CENTRALE SCS
Sotto