Statuto
- Nome, sede e scopo
- Art. 1
È costituita con sede in Purasca, con il nome Società Atletica Purasca (SAP)
un'associazione, retta dal presente statuto e, in quanto lo stesso non dispone, dagli art. 60 s.s. Codice Civile Svizzero.
- Art. 2
Lo scopo è rendere la vita piú sana, intensa e possibilmente lunga alle persone tendenzialmente sedentarie, avvicinandole allo sport.
- Art. 3
Lo sport preferito é la corsa, in quanto disciplina semplice e naturale che si addice ad una persona desiderosa d'iniziare un'attivitá fisica.
Ogni altra attivitá sportiva e non, finalizzata all'Art. 2, é incoraggiata e favorita.
- Membri, apprendisti e simpatizzanti
- Art. 4
L'associazione si compone di:
a) membri
b) apprendisti
c) simpatizzanti.
- Art. 5
Diventano membri le persone fisiche nominate dall'assemblea generale, che hanno assolto almeno 12 mesi di apprendistato.
- Art. 6
Diventano apprendisti le persone fisiche nominate dall'assemblea generale,
che hanno presentato richiesta all' assemblea, intendendo cosí migliorare la loro qualità di vita.
- Art. 7
Possono essere simpatizzanti tutte le persone fisiche desiderose di raggiungere gli scopi descritti in Art. 2.
- Organizzazione
- Art. 8
Unico organo dell'associazione è l'assemblea generale costituita dai membri presenti.
- Art. 9
L'assemblea generale ordinaria si riunisce in occasione del carnevale di Novaggio.
Il presidente può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario, con almeno 2
giorni di anticipo.
- Art. 10
L'assemblea generale ha le seguenti competenze:
a) l'approvazione e la modifica dello statuto e di eventuali regolamenti;
b) la definizione delle cariche;
c) la nomina alle cariche;
d) l'ammissione e l'espulsione di membri ed apprendisti;
e) ogni altra decisione riservatale dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
- Art. 11
L' assemblea generale può deliberare sulle trattande indipendentemente dal numero di partecipanti.
Hanno diritto di voti i membri presenti al momento della votazione.
Le votazioni avvengono per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi nei quali lo statuto o la legge dispongano
diversamente. A parità di voti, decide il presidente.
- Art. 12
Per le seguenti trattande è richiesta la maggioranza di 1/(radice quadrata di 2) dei membri presenti:
a) l'approvazione e la modifica dello statuto;
b) la definizione delle cariche;
c) la nomina alle cariche;
d) l'ammissione e l'espulsione di membri ed apprendisti;
e) scioglimento.
- Scioglimento
- Art. 13
L'associazione viene sciolta:
a) quando il numero dei membri sia sceso al di sotto di 3;
b) per decisione dell'assemblea generale.
A questa assemblea devono presenziare almeno 1/(radice quadrata di 2) dei membri.