La Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 dicembre 1907 (LMSP) prevede che i Comuni possano assumere "lesercizio diretto anche con diritto di privativa dei servizi pubblici" (art. 1).
La Legge indica che i pubblici servizi debbano essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale e che possano anche essere organizzati separatamente. E ormai consolidata prassi che le aziende municipalizzate siano pure soggetti fiscali autonomi.
Le aziende possono essere affidate a una commissione amministratrice nominata dal Municipio. Le competenze di questa commissione non sono esplicitamente indicate nella Legge, se ne può dedurre che è facoltà dei comuni di regolarle tramite il regolamento comunale dellazienda. Malgrado ciò, la Legge indica esplicitamente che "la responsabilità civile dellamministrazione rimane tuttavia sempre a carico del Municipio".
In particolare attualmente la Legge non prevede che unazienda municipalizzata possa avere personalità giuridica propria. Come conseguenza è ad esempio indispensabile sottoporre allapprovazione del Consiglio comunale gli investimenti da effettuare, indipendentemente dalla loro entità. Anche per ogni operazione immobiliare (anche di insignificante entità) è necessario richiedere lapprovazione del legislativo comunale. E evidente che queste procedure, spesso solo formali, non possono che allungare i tempi di decisione e quindi ostacolare lefficienza della gestione dellazienda.
Dagli articoli 35 e seguenti della LMSP si deduce che è possibile affidare in concessione ad altre aziende la privativa dellesercizio di un servizio pubblico. Queste aziende possono pure essere di diritto privato (ad esempio società anonima oppure cooperativa) e quindi hanno personalità giuridica propria. Questo fatto porta ad una disparità di trattamento fra le aziende municipalizzate vere e proprie e quelle organizzate secondo il diritto privato.
Le concessioni di aziende di interesse pubblico inerenti la fornitura di energia elettrica scadono, come noto, il 31 dicembre 2000 (art. 44 LMSP). Nellottica di questa scadenza e per dare uguali possibilità di azione a tutte le aziende, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, è opportuna una modifica della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici in modo che questa preveda esplicitamente la possibilità di istituire aziende municipalizzate quali aziende di diritto pubblico a livello comunale con personalità giuridica propria. Per dare ai Comuni la massima flessibilità nella scelta della struttura organizzativa, è pure opportuno prevedere esplicitamente la possibilità di istituire aziende municipalizzate sotto forma di società di diritto privato.
E evidente che anche le aziende municipalizzate incaricate di altri servizi pubblici (ad esempio acqua potabile, gas, trasporti pubblici) potranno usufruire dei medesimi vantaggi date dalle forme organizzative diverse dalle attuali.
In particolare viene proposta la modifica dellarticolo 2 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici:
" Art. 2 I pubblici servizi municipalizzati devono essere amministrati separatamente, e in modo distinto dagli altri rami della gestione comunale.
§ Il regolamento dellazienda stabilisce la forma organizzativa dei pubblici servizi che potrà essere:
A seconda della forma organizzativa, cambieranno le competenze degli organi comunali. Dovranno quindi essere riesaminati e eventualmente adattati di conseguenza gli altri articoli della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, contenuti in particolare nei capitoli II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
Alcune competenze base dovranno essere riservate alle autorità comunali, in particolare:
Sarebbe opportuno che questa modifica legislativa venga affrontata con sollecitudine e determinazione in modo che i comuni possano a loro volta avere tempestivamente a disposizione gli strumenti per adattare la struttura delle loro aziende alle esigenze attuali e future.