Iniziativa parlamentare elaborata

Consigli comunali: proposte di emendamento delle commissioni (art. 59 LOC)

Negli ultimi anni, il Consiglio comunale di Lugano ha dovuto a due riprese occuparsi dei messaggi concernenti la trasformazione in Società Anonima dell’azienda municipalizzata dell’Aeroporto di Lugano-Agno.

Una prima volta il Consiglio comunale si è espresso sul messaggio no. 5658 del 21 giugno 2000. L’esame della commissione speciale è stato approfondito ed è stato accompagnato da numerose audizioni delle istanze e degli utenti interessati, compreso il Municipio.

Dopo ampia discussione è scaturito un rapporto di maggioranza della commissione che accoglieva sì il principio e gli aspetti principali del Municipio ma ha proposto alcuni emendamenti, oggettivamente di non poco conto, al messaggio municipale.

Dopo la firma del rapporto da parte dei commissari, il Municipio ha in seguito analizzato attentamente le risultanze della commissione e ha comunicato per iscritto a tutti i consiglieri comunali di aderire al dispositivo della commissione.

Il 16 aprile 2002 il Consiglio comunale ha infine accolto a maggioranza il dispositivo della commissione.

Contro questa risoluzione del Consiglio comunale è stato interposto ricorso al TRAM che lo ha accolto, ritenendo che l’art. 59 cpv 2 LOC (che a sua volta rimanda all’art. 38 cpv 2) concerni non solo gli emendamenti portati in consiglio comunale (in analogia agli emendamenti portati in assemblea comunale), ma, interpretando in modo restrittivo la legge, anche quelli proposti dalla commissione al plenum.

Dopo questa sentenza al Municipio di Lugano non è rimasto altro che riproporre un messaggio con l’identico dispositivo allora votato dal Consiglio comunale e sottoporlo di nuovo all’esame della commissione e del Consiglio comunale.

Benché lo spunto sia dato da un esempio concreto, il problema generale appare in modo evidente: è necessario potere modificare in modo anche sostanziale le proposte del Municipio, alla condizione che questo venga fatto dalla commissione preposta all’esame del messaggio e  che il Municipio dia la propria adesione alle modifiche prima della seduta di Consiglio comunale.

Dall’esame dei materiali legislativi si evince che l’art. 59 cpv 2 (risp. art. 38 cpv 2) è rivolto agli emendamenti proposti seduta stante in Consiglio comunale (risp. assemblea comunale). La restrittiva interpretazione di questo disposto legale data dal Tribunale, a mente degli iniziativisti, non corrisponde alla volontà del legislatore che ha voluto soprattutto evitare decisioni affrettate su emendamenti proposti seduta stante in occasione dell’Assemblea comunale o il plenum del Consiglio comunale.

È quindi opportuna una modifica legislativa che possa porre rimedio a questa interpretazione che può essere inutilmente di freno all’attività legislativa del Consiglio comunale.

Concretamente si propone la seguente modifica all’art. 59 cpv 2:

Testo attuale:

2 Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all’ ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all’ art. 38 cpv. 2<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]>

Testo proposto:

2 È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ordine del giorno.

Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale incaricata dell’esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono pure essere decise seduta stante.

Negli altri casi l’oggetto deve essere rinviato in Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.”

<![if !supportEmptyParas]> <![endif]>

Thomas Arn

<![if !supportFootnotes]>

<![endif]>

<![if !supportFootnotes]>[1]<![endif]> Testo attuale dell’art. 38 cpv 2: “È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all’ ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante, le proposte a carattere sostanziale, se accettate dall’ assemblea, comportano il rinvio dell’ oggetto al municipio perché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi”.