Negli
ultimi anni, il Consiglio comunale di Lugano ha dovuto a due riprese
occuparsi dei messaggi concernenti la trasformazione in
Società Anonima dellazienda municipalizzata
dellAeroporto di Lugano-Agno. Una
prima volta il Consiglio comunale si è espresso sul messaggio
no. 5658 del 21 giugno 2000. Lesame della commissione speciale
è stato approfondito ed è stato accompagnato da
numerose audizioni delle istanze e degli utenti interessati, compreso
il Municipio. Dopo
ampia discussione è scaturito un rapporto di maggioranza della
commissione che accoglieva sì il principio e gli aspetti
principali del Municipio ma ha proposto alcuni emendamenti,
oggettivamente di non poco conto, al messaggio municipale. Dopo
la firma del rapporto da parte dei commissari, il Municipio ha in
seguito analizzato attentamente le risultanze della commissione e ha
comunicato per iscritto a tutti i consiglieri comunali di aderire al
dispositivo della commissione. Il
16 aprile 2002 il Consiglio comunale ha infine accolto a maggioranza
il dispositivo della commissione. Contro
questa risoluzione del Consiglio comunale è stato interposto
ricorso al TRAM che lo ha accolto, ritenendo che lart. 59 cpv 2
LOC (che a sua volta rimanda allart. 38 cpv 2) concerni non
solo gli emendamenti portati in consiglio comunale (in analogia agli
emendamenti portati in assemblea comunale), ma, interpretando in modo
restrittivo la legge, anche quelli proposti dalla commissione al
plenum. Dopo
questa sentenza al Municipio di Lugano non è rimasto altro che
riproporre un messaggio con lidentico dispositivo allora votato
dal Consiglio comunale e sottoporlo di nuovo allesame della
commissione e del Consiglio comunale. Benché
lo spunto sia dato da un esempio concreto, il problema generale
appare in modo evidente: è necessario potere modificare in
modo anche sostanziale le proposte del Municipio, alla condizione che
questo venga fatto dalla commissione preposta allesame del
messaggio e che il
Municipio dia la propria adesione alle modifiche prima della seduta
di Consiglio comunale. Dallesame
dei materiali legislativi si evince che lart. 59 cpv 2 (risp.
art. 38 cpv 2) è rivolto agli emendamenti proposti seduta
stante in Consiglio comunale (risp. assemblea comunale). La
restrittiva interpretazione di questo disposto legale data dal
Tribunale, a mente degli iniziativisti, non corrisponde alla
volontà del legislatore che ha voluto soprattutto evitare
decisioni affrettate su emendamenti proposti seduta stante in
occasione dellAssemblea comunale o il plenum del Consiglio
comunale. È
quindi opportuna una modifica legislativa che possa porre rimedio a
questa interpretazione che può essere inutilmente di freno
allattività legislativa del Consiglio comunale. Concretamente
si propone la seguente modifica allart. 59 cpv 2: Testo
attuale: 2 Per le
proposte di emendamento formulate su oggetti all ordine del
giorno è applicabile la procedura di cui all art. 38
cpv. 2<![if
!supportFootnotes]>[1]<![endif]> Testo proposto: 2
È possibile presentare proposte di emendamento relative
ad un oggetto allordine del giorno. Le proposte marginali
possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali,
se contenute in un rapporto di una commissione del consiglio comunale
incaricata dellesame del messaggio municipale, se condivise dal
Municipio, possono pure essere decise seduta stante. Negli altri casi
loggetto deve essere rinviato in Municipio affinché
licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi. <![if
!supportEmptyParas]> <![endif]> Thomas
Arn <![if
!supportFootnotes]>[1]<![endif]> Testo
attuale dellart. 38 cpv 2: È possibile presentare proposte
di emendamento relative ad un oggetto all ordine del giorno. Le
proposte marginali possono essere decise seduta stante, le proposte a
carattere sostanziale, se accettate dall assemblea, comportano
il rinvio dell oggetto al municipio perché licenzi un
messaggio in merito nel termine di sei mesi.Iniziativa
parlamentare elaborata
Consigli comunali: proposte di emendamento delle commissioni
(art. 59 LOC)
<![endif]>