Il
numero minimo di Consiglieri comunali eletti sulla stessa lista o
liste congiunte necessario per costituire gruppo in seno ad un
consiglio comunale è attualmente fissato in 3 (tre),
indipendentemente dalla grandezza del Consiglio comunale (Art. 73 cpv
2 LOC). I
Consigli comunali, giusta lart. 42 cpv 1 LOC, può
variare da un minimo di 15 a un massimo di 60 membri. Così,
nel caso di un Consiglio comunale di 15 membri, è necessario
che una lista rappresenti il 20% dei seggi per potere formare gruppo,
mentre che per un Consiglio comunale di 60 membri, è
sufficiente disporre del 5% dei seggi per costituire gruppo. La
disparità di trattamento fra Consigli comunali di diversa
grandezza è evidente. I
sottoscritti deputati propongono dunque di modificare lart. 73
della LOC, specificatamente il cpv 2, in modo da modulare il numero
di consiglieri necessari per formare gruppo, a dipendenza della
grandezza del Consiglio comunale: Testo
attuale (Art. 73 cpv 2 LOC): Il
gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti
sulla stessa lista o liste congiunte. Testo
proposto: Il
gruppo è costituito da consiglieri eletti sulla stessa lista o
liste congiunte. Il numero minimo di
consiglieri necessari per formare gruppo è stabilito in: - 3 consiglieri per i Consigli comunali da 15 a 25 membri - 4 consiglieri per i Consigli comunali da 26 a 40 membri - 5 consiglieri per i Consigli comunali da 41 a 60 membri <![if
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ArnIniziativa
parlamentare elaborata
Consigli comunali: numero minimo di
consiglieri per la costituzione dei
gruppi