Iniziativa parlamentare elaborata

Consigli comunali: numero minimo di consiglieri per la costituzione dei gruppi

Il numero minimo di Consiglieri comunali eletti sulla stessa lista o liste congiunte necessario per costituire gruppo in seno ad un consiglio comunale è attualmente fissato in 3 (tre), indipendentemente dalla grandezza del Consiglio comunale (Art. 73 cpv 2 LOC).

I Consigli comunali, giusta l’art. 42 cpv 1 LOC, può variare da un minimo di 15 a un massimo di 60 membri.

Così, nel caso di un Consiglio comunale di 15 membri, è necessario che una lista rappresenti il 20% dei seggi per potere formare gruppo, mentre che per un Consiglio comunale di 60 membri, è sufficiente disporre del 5% dei seggi per costituire gruppo.

La disparità di trattamento fra Consigli comunali di diversa grandezza è evidente.

I sottoscritti deputati propongono dunque di modificare l’art. 73 della LOC, specificatamente il cpv 2, in modo da modulare il numero di consiglieri necessari per formare gruppo, a dipendenza della grandezza del Consiglio comunale:

Testo attuale (Art. 73 cpv 2 LOC):

Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista o liste congiunte.

Testo proposto:

Il gruppo è costituito da consiglieri eletti sulla stessa lista o liste congiunte.

Il numero minimo  di consiglieri necessari per formare gruppo è stabilito in:

- 3 consiglieri per i Consigli comunali da 15 a 25 membri

- 4 consiglieri per i Consigli comunali da 26 a 40 membri

- 5 consiglieri per i Consigli comunali da 41 a 60 membri

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Thomas Arn