Mozione Per
un'applicazione della nuova Legge sulle commesse pubbliche meno
burocratica 1.
Introduzione Il Gran Consiglio ha
approvato la nuova Legge Appalti lo scorso febbraio 2001 ed è
entrata in vigore poco dopo, il 1° maggio 2001. Il regolamento
d'applicazione è invece entrato in vigore solo più
tardi, il 1° ottobre 2001. In questo primo anno di applicazione
si è assistito ad un vero e proprio rodaggio dei nuovi
meccanismi. Questo periodo di rodaggio è stato notevolmente
influenzato da decisioni del Tribunale Cantonale Amministrativo
(TRAM) che ha interpretato in modo estremamente restrittivo la
volontà del legislatore. Il rapporto della commissione
della legislazione indica con chiarezza lo scopo della nuova Legge
sulle commesse pubbliche: "Scopo principale delle
normative sulle commesse pubblico di beneficiare del gioco della
libera concorrenza nell'intento di ottenere l'offerta più
vantaggiosa". La commissione della
legislazione ha sottolineato pure che la "concorrenza non
può limitarsi a prendere in conto unicamente l'elemento
finanziario delle offerte. Altrettanta importanza deve essere
assegnata alla qualità delle prestazioni e dei prodotti." I primi mesi di applicazione
sembrano invece indicare che, con le numerose e severe decisioni del
TRAM, non sono questi gli elementi principali che motivano una
delibera da parte dei committenti pubblici, quanto piuttosto
l'adempimento formale a tutta una serie di regole poste nel
regolamento d'applicazione e nei bandi di concorsi. 2.
Situazione attuale Non sono rari i casi in cui
un concorso pubblico possa andare deserto, non tanto perché il
lavoro non abbia interessati, ma perché tutti gli offerenti
vengano scartati per una ragione formale o l'altra. In altri casi
è pure possibile che l'offerta più interessante per il
committente non possa essere tenuta in considerazione per esclusive
ragioni formali. Questa non è stata e
non è la volontà del legislatore. Infatti l'art. 26 cpv. 2
della Legge recita che "il committente esclude dalla procedura cle
offerte tardive o quelle che presentano lacune formali
rilevanti". La ragione principale per
l'eccesso di zelo del TRAM sembra essere l'art. 5, punto f) che vieta
la negoziazione delle offerte. Secondo la sua severa interpretazione,
una lacuna formale irrilevante non sarebbe in nessun caso sanabile
dopo l'apertura delle offerte. Così la dimenticanza di un
documento da allegare all'offerta può portare all'immediata
esclusione della stessa, senza possibilità di sanatoria.
Secondo noi, questa prassi, purtroppo introdotta da qualche mese da
parecchi committenti, si scontra con il principio, più volte
confermato dagli stessi tribunali, di evitare il formalismo
eccessivo. Questo formalismo provoca
inutile nervosismo sia fra i committenti (sia in fase di preparazione
del bando di concorso che in fase di aggiudicazione) sia fra gli
offerenti che devono porre estrema attenzione all'adempimento formale
dell'offerta, magari a scapito di energie che potrebbero essere
meglio investite nella ricerca di soluzioni interessanti per il
committente. Il legislatore mette
l'accento sul fatto che le offerte devono essere valide prima di
tutto dal punto di vista sostanziale. Gli eventuali errori formali,
in particolare la mancanza di un documento, devono potere essere
sanati nel corso della procedura di aggiudicazione. Talvolta un
committente ha pure la necessità di chiedere informazioni
supplementari o precisazioni in merito all'offerta. A nostro parere
tutto questo è possibile senza infrangere il "divieto di
negoziazione" purché venga mantenuta la trasparenza e la
parità di trattamento fra i concorrenti. 3.
Richiesta di intervento Conformemente allart.
54 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il CdS, tramite
questa mozione si chiede al Consiglio di Stato di modificare il
regolamento d'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche in
modo tale che l'accento dell'esame delle offerte sia posto sugli
aspetti qualitativi ed economici invece che sull'aspetto
formale. In particolare si pensa
a: 1)
Introdurre nel regolamento la possibilità di sanare la
mancanza di documenti.
Ad esempio: se durante il controllo formale delle offerte risulta la
mancanza di un documento attestante il pagamento di un onere sociale,
al concorrente deve essere data la possibilità, entro un
brevissimo termine (ad esempio 5 giorni), di rimediare. Questa
possibilità non intacca minimamente il principio sancito dall
'art. 5 lettera c) che impone agli offerenti di garantire il
pagamento degli obblighi sociali e delle imposte, ma permette di
ovviare a, rare ma sempre possibili, dimenticanze o a errori nella
composizione dell'incarto dell'offerta.
Si precisa che questa sanatoria dovrebbe valere per uno o più,
ma comunque pochi documenti. Se, invece, mancano tutti o quasi gli
allegati, si rientra nel principio sancito dall'art. 26 cpv 2 della
legge che impone di scartare le offerte con mancanze formali
rilevanti. 2)
Deve essere introdotta la possibilità ai committenti di
richiedere informazioni supplementari durante la fase di esame delle
offerte.
Se ad esempio il committente durante l'esame delle offerte, di fronte
a offerte interessanti da molti punti di vista, ma insoddisfacenti
per altri (ad esempio programma lavori consegnato, ma incompleto,
oppure campione della merce consegnato, ma che non permette una
valutazione oggettiva del prodotto) deve essere data al committente
la possibilità di richiedere queste informazioni. La
parità di trattamento dovrà essere garantita,
richiedendo queste informazioni a tutti i concorrenti o come minimo a
quella rosa di concorrenti che, dopo il primo esame, entrano in linea
di conto per la delibera. Lugano, 22 aprile 2002 / Thomas
Arn