Mozione

Per un'applicazione della nuova Legge sulle commesse pubbliche meno burocratica

1.          Introduzione

Il Gran Consiglio ha approvato la nuova Legge Appalti lo scorso febbraio 2001 ed è entrata in vigore poco dopo, il 1° maggio 2001. Il regolamento d'applicazione è invece entrato in vigore solo più tardi, il 1° ottobre 2001. In questo primo anno di applicazione si è assistito ad un vero e proprio rodaggio dei nuovi meccanismi. Questo periodo di rodaggio è stato notevolmente influenzato da decisioni del Tribunale Cantonale Amministrativo (TRAM) che ha interpretato in modo estremamente restrittivo la volontà del legislatore.

Il rapporto della commissione della legislazione indica con chiarezza lo scopo della nuova Legge sulle commesse pubbliche:

"Scopo principale delle normative sulle commesse pubblico di beneficiare del gioco della libera concorrenza nell'intento di ottenere l'offerta più vantaggiosa".

La commissione della legislazione ha sottolineato pure che la "concorrenza non può limitarsi a prendere in conto unicamente l'elemento finanziario delle offerte. Altrettanta importanza deve essere assegnata alla qualità delle prestazioni e dei prodotti."

I primi mesi di applicazione sembrano invece indicare che, con le numerose e severe decisioni del TRAM, non sono questi gli elementi principali che motivano una delibera da parte dei committenti pubblici, quanto piuttosto l'adempimento formale a tutta una serie di regole poste nel regolamento d'applicazione e nei bandi di concorsi.

2.          Situazione attuale

Non sono rari i casi in cui un concorso pubblico possa andare deserto, non tanto perché il lavoro non abbia interessati, ma perché tutti gli offerenti vengano scartati per una ragione formale o l'altra. In altri casi è pure possibile che l'offerta più interessante per il committente non possa essere tenuta in considerazione per esclusive ragioni formali.

Questa non è stata e non è la volontà del legislatore.

Infatti l'art. 26 cpv. 2 della Legge recita che "il committente esclude dalla procedura cle offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti".

La ragione principale per l'eccesso di zelo del TRAM sembra essere l'art. 5, punto f) che vieta la negoziazione delle offerte. Secondo la sua severa interpretazione, una lacuna formale irrilevante non sarebbe in nessun caso sanabile dopo l'apertura delle offerte. Così la dimenticanza di un documento da allegare all'offerta può portare all'immediata esclusione della stessa, senza possibilità di sanatoria. Secondo noi, questa prassi, purtroppo introdotta da qualche mese da parecchi committenti, si scontra con il principio, più volte confermato dagli stessi tribunali, di evitare il formalismo eccessivo.

Questo formalismo provoca inutile nervosismo sia fra i committenti (sia in fase di preparazione del bando di concorso che in fase di aggiudicazione) sia fra gli offerenti che devono porre estrema attenzione all'adempimento formale dell'offerta, magari a scapito di energie che potrebbero essere meglio investite nella ricerca di soluzioni interessanti per il committente.

Il legislatore mette l'accento sul fatto che le offerte devono essere valide prima di tutto dal punto di vista sostanziale. Gli eventuali errori formali, in particolare la mancanza di un documento, devono potere essere sanati nel corso della procedura di aggiudicazione. Talvolta un committente ha pure la necessità di chiedere informazioni supplementari o precisazioni in merito all'offerta. A nostro parere tutto questo è possibile senza infrangere il "divieto di negoziazione" purché venga mantenuta la trasparenza e la parità di trattamento fra i concorrenti.

3.          Richiesta di intervento

Conformemente all’art. 54 della Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il CdS, tramite questa mozione si chiede al Consiglio di Stato di modificare il regolamento d'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche in modo tale che l'accento dell'esame delle offerte sia posto sugli aspetti qualitativi ed economici invece che sull'aspetto formale.

In particolare si pensa a:

1)      Introdurre nel regolamento la possibilità di sanare la mancanza di documenti.

         Ad esempio: se durante il controllo formale delle offerte risulta la mancanza di un documento attestante il pagamento di un onere sociale, al concorrente deve essere data la possibilità, entro un brevissimo termine (ad esempio 5 giorni), di rimediare. Questa possibilità non intacca minimamente il principio sancito dall 'art. 5 lettera c) che impone agli offerenti di garantire il pagamento degli obblighi sociali e delle imposte, ma permette di ovviare a, rare ma sempre possibili, dimenticanze o a errori nella composizione dell'incarto dell'offerta.

         Si precisa che questa sanatoria dovrebbe valere per uno o più, ma comunque pochi documenti. Se, invece, mancano tutti o quasi gli allegati, si rientra nel principio sancito dall'art. 26 cpv 2 della legge che impone di scartare le offerte con mancanze formali rilevanti.

2)      Deve essere introdotta la possibilità ai committenti di richiedere informazioni supplementari durante la fase di esame delle offerte.

         Se ad esempio il committente durante l'esame delle offerte, di fronte a offerte interessanti da molti punti di vista, ma insoddisfacenti per altri (ad esempio programma lavori consegnato, ma incompleto, oppure campione della merce consegnato, ma che non permette una valutazione oggettiva del prodotto) deve essere data al committente la possibilità di richiedere queste informazioni. La parità di trattamento dovrà essere garantita, richiedendo queste informazioni a tutti i concorrenti o come minimo a quella rosa di concorrenti che, dopo il primo esame, entrano in linea di conto per la delibera.

 

Lugano, 22 aprile 2002 / Thomas Arn