Rapporto (4448R) del 27 marzo 1996

della commissione speciale dell'energia

sul messaggio del 13 novembre 1995 concernente il rilascio della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto a Chironico.

 

Con il messaggio e annesso decreto legislativo il Consiglio di Stato chiede al Gran Consiglio l'approvazione del decreto legislativo concernente il rilascio alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) in Locarno della concessione per l'utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto nel comune di Chironico.

Si tratta di un rinnovamento dell'impianto esistente, la cui potenza nominale sarà di 2900 kW, per un potenziale di produzione annuo di 12.56 GWh. Le casse cantonali beneficeranno di un introito di Fr. 176’786.- quale tassa unica di concessione e di Fr. 88’393.- quale tassa annua di esercizio, fissata sulla base di Fr. 54.- per ogni kW di potenza lorda. Questa tassa verrà adeguata a dipendenza delle modifiche della legislazione federale in materia.

 

1. L'energia idroelettrica in Ticino

Sul territorio del nostro Cantone si contano numerosi impianti che sfruttano la forza idraulica per produrre elettricità. Attualmente sono in funzione 24 impianti con 61 turbine per una potenza totale di 1'415.5 Megawatt (MW).

Base legale per lo sfruttamento delle acque è la Legge cantonale riguardante l’utilizzazione delle acque (LUA) del 17 maggio 1894 antecedente alla legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI) del 22 dicembre 1916 e successive modifiche. Il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle froze idriche è di competenza cantonale.

In sostanza lo sfruttamento di queste acque è soggetto ad una concessione di una durata determinata, secondo la LUA non superiore ai quarant’anni (secondo il diritto federale 80 anni). Sempre secondo il diritto cantonale il rilascio delle concessioni per forza motrice superiori ai 300 cavalli (221 kW) è di competenza del Gran Consiglio.

Dalla tabella 1 si può ricavare il termine delle concessioni degli impianti idroelettrici ticinesi. Oltre all'impianto in esame, il cui rinnovo è avvenuto in modo precario per quasi cinquant'anni, prossimamente saremo chiamati a discutere del rinnovo delle concessioni di Ponte Brolla, Valmara e Calcaccia, impianti di dimensioni modeste. Il rinnovo della concessione dei grandi impianti (Maggia, Blenio e Verzasca) avverrà solo fra alcuni decenni.

L'ultima volta che il Gran Consiglio si è chinato sul rinnovo di una concessione per lo sfruttamento di forze idriche, è stato in occasione dell'ampliamento dell'impianto della Stampa del Comune di Massagno (1985). Oggetto di quella concessione sono le acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone.

 

Gli impianti attualmente direttamente gestiti dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES) sono tre:

 

Proprietà

 

Inizio concessione

 

Fine concessione

 

Numero turbine

 

Potenza in MW

 

Ticinetto

 

SES

 

1907

 

1947

 

3

 

0.8

 

Ponte Brolla

 

SES

 

1974

 

2000

 

2

 

3.5

 

Valmara

 

AIL Lugano

 

1980

 

2002

 

2

 

1.7

 

Calcaccia

 

AEC Airolo

 

1973

 

2003

 

2

 

3.5

 

Ritom

 

FFS

 

1926

 

2005

 

4

 

33.0

 

Ceresa

 

COOP.EL.Faido

 

1967

 

2006

 

2

 

2.0

 

Morobbia

 

AEM B'zona

 

1971

 

2010

 

2

 

15.0

 

Lucendro

 

ATEL

 

1985

 

2024

 

2

 

45.0

 

Stampa

 

AEC Massagno

 

1985

 

2025

 

2

 

6.0

 

Cavergno

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

4

 

112.0

 

Peccia

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

2

 

48.0

 

Verbano I e II

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

5

 

110.0

 

Biasca

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

4

 

280.0

 

Luzzone

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

1

 

20.0

 

Olivone

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

2

 

96.0

 

Someo

 

SES

 

1965

 

2044

 

2

 

8.7

 

Gordola

 

VERZASCA SA

 

1966

 

2045

 

3

 

105.0

 

Tenero

 

VERZASCA SA

 

1972

 

2045

 

1

 

4.3

 

Bavona

 

OFIMA

 

1969

 

2048

 

2

 

140.0

 

Robiei

 

OFIMA

 

1969

 

2048

 

5

 

160.0

 

Tremorgio

 

AET

 

1958

 

1

 

10.0

 

Biaschina

 

AET

 

1961

 

3

 

135.0

 

Stalvedro

 

AET

 

1964

 

2

 

13.0

 

Piottino

 

AET

 

1972

 

3

 

63.0

 

Totale

 

61

 

1'415.5

 Tabella 1: Impianti idroelettrici del Cantone, in ordine di scadenza delle concessioni.

 

2. Il Ticinetto: cenni storici

L'impianto idroelettrico del Ticinetto è stato costruito all'inizio del secolo, in concomitanza con i lavori di costruzione della Vecchia Biaschina. E’ stato messo in esercizio prima della centrale principale con il preciso scopo di fornire l‘energia necessaria all'attività del cantiere della Biaschina.

 

 

 

 

Foto 1: L'edificio della centrale del Ticinetto

 

 

 

La costruzione degli impianti idroelettrici della Biaschina e del Ticinetto è documentata in una pubblicazione della Società Svizzera Ingegneri e Architetti (SIA) del 1909 (ristampata nel 1984). Con abbondanza di particolari vengono descritte le caratteristiche tecniche del progetto, raccolte dall’ing. Agostino Nizzola. Grande preoccupazione di allora era la produzione di energia elettrica durante il periodo di magra invernale.

Proprio per assicurare un sufficiente afflusso di acqua d’inverno è stata costruita una diga per ingrandire l’esistente lago di Chironico situato a quota 1763 metri. L’invaso di stagione così ottenuto permetteva di accumulare 1.5 milioni di metri cubi d’acqua che venivano fatti defluire durante i mesi invernali. Il quantitativo era sufficiente per garantire 120 litri al secondo per circa 150 giorni. L'utilizzazione di questo lago, la cui regolazione avveniva manualmente, d'inverno con particolari difficoltà, è stata abbandonata negli anni '60.

Con la costruzione della centrale della Nuova Biaschina all’inizio degli anni ‘60 e la successiva messa fuori esercizio della centrale della Vecchia Biaschina (1988), è venuto a cadere il doppio uso delle acque del Ticinetto, con i salti idraulici fra il laghetto di Chironico, la centrale del Ticinetto e la centrale della Vecchia Biaschina. La ragione è esclusivamente tecnica ed è dettata dal migliore sfruttamento del salto lordo delle acque del Ticino.

 

La seguente tabella illustra le quote determinanti:

 

 

Vecchia Biaschina

 

Nuova Biaschina

 

Quota massima

 

590 m (Sfioratore torrente Nadro)

 

603 m (Bacino Val d’Ambra)

 

Quota canale di scarico

 

326 m (Bodio)

 

302 m (Personico)

 

Salto lordo sfruttabile

 

264 m

 

301 m

 

Tabella 2: Quote determinanti per i salti lordi degli impianti idroelettrici della Vecchia e Nuova Biaschina

 

Il pavimento della centrale del Ticinetto è situato a quota 600 metri. Il tipo di turbine in esercizio attualmente (Pelton) non permette di superare il dislivello di 3 metri necessario per convogliare le acque sfruttate verso il bacino di Val d’Ambra. Non è dunque possibile sfruttare le acque del Ticinetto contemporaneamente nelle due centrali del Ticinetto e della Nuova Biaschina a Personico.

Negli ultimi anni, l'acqua di scarico della centrale del Ticinetto veniva impiegata dall'AET per rifornire le industrie di Bodio di acqua industriale. Per convogliare quest'acqua venivano utilizzate le condotte forzate della Vecchia Biaschina, a partire dal cunicolo sotto l'edificio della centrale del Ticinetto.

Il 28 novembre 1995 è avvenuto un guasto importante nella vasca di carico della Vecchia Biaschina (rottura dell'impermeabilizzazione). Questo ha provocato una fuoriuscita importante di acqua e fango dalle fessure della roccia circostante, provocando danni materiali dell'ordine di grandezza di 300'000 franchi. Da quel giorno la produzione alla centrale del Ticinetto ha dovuto essere interrotta. L'acqua del Ticinetto, grazie alla presa dell'AET a quota 612 m, viene raccolta e immessa nel bacino di Val d'Ambra e sfruttata nella Centrale della Nuova Biaschina. Viene persa, in questo modo, l’energia delle acque del Ticinetto fra il laghetto di Chironico e la centrale della SES.

 
  • Foto 2: Una delle tre turbine Pelton direttamente accoppiate con generatori di 420 KVA della S.A. Brown Boveri & Cie.
  •  

     

     

    Gli impianti elettro-meccanici della centrale del Ticinetto (foto 2) sono tuttora quelli installati all’inizio del secolo: hanno alle spalle quasi 90 anni di servizio e costituiscono una rara testimonianza della tecnologia industriale d’inizio secolo. Si auspica che parti di questo impianto vengano opportunamente conservate ed esposte per documentare l’inizio dello sfruttamento dell’energia idrica per la produzione di elettricità.

     

    3. La posizione dell'Azienda Elettrica Ticinese (AET)

    Di principio l'AET ha un interesse nel riscatto degli impianti idroelettrici, la cui concessione giunge a scadenza con lo scopo di produrre energia elettrica a condizioni vantaggiose. Questo principio è stato più volte riaffermato (vedi ad esempio i rapporti 975R del 22 settembre 1961 relativo alla concessione delle acque delle valli di Giumaglio e del e 3270R del 30 marzo 1988 concernente la rinuncia al riscatto degli impianti del Lucendro).

    Durante l'incontro fra questa commissione dell'energia e la direzione dell'AET (avv. Salvioni, presidente e ing. Sciaroni, direttore) del 16 gennaio 1996, l'AET ha confermato questo suo interesse di principio. Ha tuttavia precisato che questo interesse è limitato ai grandi impianti (la cui concessione giungerà a scadenza solo fra alcuni decenni).

    Gli impianti relativamente piccoli sono soprattutto di interesse locale. Sono quindi le Società elettriche locali che meglio possono gestire questi impianti, potendo in particolare immettere l'energia direttamente in rete di distribuzione, senza dover coprire lunghe distanze di trasporto. Non da ultimo la posizione di rinuncia dell’AET nei confronti degli impianti di produzione modesta è anche dettata da ragioni economiche: molti piccoli impianti distribuiti su di un vasto territorio non possono essere gestiti in modo sufficientemente razionale. Da qui ne conseguono costi relativamente alti dell’energia prodotta.

    Nel caso specifico del Ticinetto, oltre al costo di produzione relativamente alto, svantaggiosa è pure la distribuzione della produzione dell’energia che, dopo i lavori di rimodernamento, avverrà per i 3/4 durante il periodo estivo e solo per il rimanente 1/4 nei mesi invernali.

    Anche se la SES non avesse avuto l’interesse a effettuare gli investimenti previsti e quindi abbandonasse lo sfruttamento di queste acque, l’AET rinuncerebbe a questo sfruttamento, visto il costo dell’energia prodotta e lo sfavorevole rapporto fra l’energia estiva e quella invernale.

    L'AET è invece interessata alle acque di scarico della centrale del Ticinetto che, come si è visto sopra, potranno incrementare la produzione di energia della Centrale della Nuova Biaschina, situata a Personico.

    Qualora le condizioni dell’approvvigionamento energetico dovessero mutare resterà pur sempre la possibilità del riscatto dopo 15, 20 o 30 anni con preavviso di 2 anni (art. 5 del presente decreto), ritenuto un adeguato indennizzo alla concessionaria. I principi generali per il riscatto sono fissati dalla legge federale, mentre i parametri di calcolo sono stabiliti nel presente decreto (art. 5 e 7).

     

    4. Il progetto

    Il progetto prevede la sostituzione di tutte le parti meccanico-elettriche della centrale. Le turbine, attualmente del tipo Pelton, verranno sostituite da turbine Francis. Queste ultime permetteranno di superare i pochissimi metri di dislivello necessari per giungere fino al lago di Val d'Ambra, che alimenta la centrale della Nuova Biaschina.

     
  • Foto 3: Vista dell’attuale coronamento con passerella e soglia dello sfioratore. Sullo sfondo l’opera di presa con griglia fine.
  •  

     

     

    Per la parte del genio civile è previsto un contenuto incremento del volume di invaso (da 12’000 a 13’000 metri cubi) nel pieno rispetto dell’attuale aspetto paesaggistico e ambientale del laghetto. Con l’adeguamento della presa, viene pure aumentato il volume utile dell’invaso che passa da circa 5’000 metri cubi (secondo la pubblicazione del SIA del 1909) a 9’000 metri cubi.

    Lo sbarramento sarà conservato e risanato in modo da ridurre le attuali perdite di infiltrazione e garantire la perfetta tenuta idraulica e statica.

    La capacità degli scarichi è stata adattata alla massima piena stimata attualmente (240 mc/sec rispetto a 180 mc/sec stimati all’epoca della costruzione dell’impianto). Con la trasformazione degli scarichi la quota massima dell’invaso in caso di piena diminuirà di 40 cm da 775.70 a quota 775.30 m.s.m.

    Le caratteristiche idrologiche del rimodernato impianto idroelettrico del Ticinetto sono:

     

    Superficie del bacino idrografico

     

    27.8 kmq

     

    Portata media annua

     

    1.67 mc/sec

     

    Deflusso medio annuo

     

    56.6 milioni mc

     

    Volume medio annuo di acqua utilizzabile

     

    34.1 milioni mc

     

    Volume di acqua di dotazione (deflusso minimo)

     

    4.1 milioni mc

     

    Salto lordo massimo

     

    173 m

     

    Salto lordo minimo

     

    166.5 m

     

    Volume totale dell’invaso

     

    ca 13’000 mc

     

    Volume utile d’invaso

     

    ca 9’000 mc

     

    Piena massima

     

    240 mc/sec

     

    Tabella 3: Caratteristiche idrologiche del rimodernato impianto del Ticinetto

     

    5. I deflussi minimi

    La legislazione federale competente in materia di deflussi minimi impone che alla scadenza di una concessione questi deflussi vengano adattati alle nuove normative.

    Nell’ambito della concessione attuale non sono previsti deflussi minimi. In pratica, però, le perdite della presa della diga e della presa dell'AET provocano un deflusso minimo valutato in 50-60 l/sec sia dai tecnici della SES che dell’AET. La parte superiore del Ticinetto, anche per la conformazione particolarmente rocciosa, è da considerarsi asciutta, mentre quella inferiore risulta sufficientemente alimentata da queste perdite.

    La novella legislazione federale (Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991, art. 31) prescrive per le portate del fiume Ticinetto un deflusso minimo di 130 l/sec. Questo deflusso minimo è applicabile pure per il tratto superiore del Ticinetto fra la diga e la centrale.

    Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, il nuovo deflusso minimo comporterà una perdita netta di produzione dell’ordine del 9% rispetto al quantitativo d’acqua attualmente sfruttabile.

     

    6. Il contesto energetico

    Giustamente il Consiglio di Stato ha richiamato la legge cantonale sull’energia, entrata in vigore il 1° aprile 1994, con i suoi intendimenti in materia di utilizzazione razionale dell’energia, e il Programma Energia 2000, lanciato dal Consiglio Federale nel 1990, e i suoi obiettivi a livello cantonale.

    La centrale del Ticinetto si inserisce perfettamente nel contesto della promozione della costruzione ed il rinnovamento delle piccole centrali idroelettriche.

     

     

    Situazione attuale

     

    Situazione futura

     

    Incremento

     

    Potenza massima

     

    800 kW

     

    2’900 kW

     

    + 262%

     

    Potenziale di produzione annuo

     

    4.26 GWh

     

    12.56 GWh

     

    + 195%

     

    Produzione annua media con deflusso minimo

     

    4.26 GWh

     

    11.47 GWh

     

    + 169%

     

    Coefficiente energetico medio

     

    0.28 kWh/mc

     

    0.37 kWh/mc

     

    + 32%

     

    Tabella 4: Parametri della produzione di energia elettrica attuale e futura

     

    La produzione del Ticinetto passerà dagli attuali 4.26 ai futuri 11.47 GWh (corrispondenti ad un aumento della produzione del 169%). Su piano cantonale si tratta di un aumento di 7.2 GWh su di una produzione media annuale di 3’637 GWh, pari allo 0.2%. Evidentemente si tratta di un piccolo contributo verso l’obiettivo di un incremento del 5% della produzione di energia idroelettrica.

    Occorre segnalare la contraddizione di fondo esistente fra i dettami concernenti i deflussi minimi (e quindi in sintonia con gli intendimenti di protezione dell’ambiente descritti nella Legge federale sulla protezione delle acque) e lo sfruttamento ottimale dell’energia rinnovabile (come auspicato dal programma Energia 2000 che intende promuovere la protezione dell’ambiente limitando l’uso di combustibili fossili). Nel caso del Ticinetto le perdite di energia idroelettrica (e quindi rinnovabile) dovute ai deflussi minimi ammontano ad 1 GWh nella centrale dei Ticinetto e a 2 GWh nella centrale della Nuova Biaschina.

    Le alternative esaminate e ammesse eccezionalmente dalla legislazione federale, in particolare la diminuzione del deflusso minimo fra lo sbarramento e la centrale, compensato da un eguale aumento a valle della centrale, peggiorano ulteriormente il bilancio energetico. Per questa ragione la soluzione proposta è stata accettata da tutte le parti in causa ed è in piena sintonia con le disposizioni federali in materia.

    Per la perdita di energia procurata all’AET dai nuovi deflussi minimi, la SES corrisponderà un indennizzo (art. 3 del decreto).

     

    7. Il contesto economico

     

    L’investimento previsto dalla concessionaria può essere sintetizzato con due posizioni:

     

    Parte civile (Sbarramento laghetto di Chironico, centrale elettrica
    e opere di restituzione alla Nuova Biaschina)

     

    Fr. 2’742’000.-

     

    Parte idromeccanica, elettromeccanica ed elettrica

     

    Fr. 5’396’000.-

     

    Totale investimento

     

    Fr. 8’138’000.-

     

    Tabelle 5: investimento previsto dalla concessionaria

     

    Si tratta di un investimento importante per una regione economicamente poco favorita e per di più in un periodo di marcata recessione. Di questo investimento, soprattutto per quanto riguarda la parte civile, potranno beneficiare molti artigiani della regione.

    Occorre quindi sottolineare che questa concessione provocherà dei benvenuti investimenti e questo senza sussidio alcuno dello Stato.

     

    8. Il decreto di legge

     

    Il decreto di legge ricalca le concessioni rilasciate in passato. Questa commissione propone qualche modifica, proprio per allineare la presente concessione alle altre già rilasciate in passato. In particolare si fa riferimento alla concessione per l’utilizzazione delle acque del fiume Cassarate al Comune di Massagno del 1985.

     

    Articolo 2 (Forza lorda per il computo delle tasse di concessione e di esercizio)

    In base alla relazione tecnica del progetto di concessione, il volume utile derivato per la produzione di energia sarà di 34.1 milioni di metri cubi all’anno. Questo corrisponde a una portata media di 1.081 mc/sec. Da questa, per ottenere la portata utilizzabile media, va dedotto il deflusso minimo rilasciato dall’impianto e non sfruttabile per la produzione di energia elettrica.

    La caduta lorda media è calcolata come la media fra i salti lordi minimo (166.5 m) e massimo (173.0 m).

    Il calcolo della potenza lorda computabile va quindi rivisto secondo la tabella seguente:

     

     

    Volume d’acqua derivato annuo

     

     

    34.1 mio mc

     

    Volume d’acqua di dotazione (deflusso minimo)

     

    (130 l/sec x 365 giorni)

     

    - 4.1 mio mc

     

    Volume d’acqua sfiorato conteggiato
    per il deflusso minimo

     

    (130 l/sec x 90 giorni)

     

    + 1.0 mio mc

     

    Volume d’acqua annuo utilizzabile

     

     

    31.0 mio mc

     

    Portata utilizzabile media

     

    Qm

     

    983 litri/sec

     

    Caduta lorda

     

    H

     

    169.75 m

     

    Potenza lorda media

     

    9.81 x Qm x H

     

    1636.9 kW

     

    Tabella 5: Calcolo della potenza lorda computabile per il calcolo della tassa unica di concessione e della tassa annua di esercizio.

     

    Secondo la legge cantonale per l’utilizzazione delle forze idriche questo calcolo avrà validità per i primi dieci anni di esercizio. Dopo di che potrà essere rivisto sulla base di nuove misurazioni su richiesta sia del Consiglio di Stato che del concessionario.

     

    Articolo 3 (Condizioni finanziarie)

    La tassa di esercizio annuale è basata sulla tariffa del 1990 attualmente vigore che ammonta a 54 Fr./kW di potenza lorda. In caso di modifica della legislazione federale (è in discussione alle camere federali un aumento fino a 80 Fr./kW), la tassa di esercizio potrà essere adattata alle nuove condizioni.

    In base al calcolo della potenza lorda rivisto nel presente rapporto, secondo la tariffa attualmente in vigore, si avrà una tassa unica di concessione di Fr. 176’786.- e una tassa annuale di esercizio di Fr. 88’393.-

    I contributi da versare all’AET saranno oggetto di accordi separati, in parte già definiti:

     

    Articolo 4

    La commissione propone di unire il primo paragrafo dell’art. 4 con l’articolo 11 proposto dal Consiglio di Stato (che risuta quindi superfluo):

     

    1 Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all’art. 45 LUFI e all’art. 8 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall’impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

     

    Articolo 5

    La durata di concessione proposta è di 40 anni. E’ una durata necessaria per potere convenientemente ammortizzare l’investimento, al termine della quale le parti "bagnate" dell’impianto idroelettrico verranno cedute senza compenso al Cantone.

    L’inizio della concessione, all’epoca della redazione del messaggio, era stato fissato tenendo conto che l’impianto attuale sarebbe rimasto in esercizio fino all’inizio dei lavori di trasformazione. L’interruzione d’esercizio avvenuta nel frattempo senza colpa della concessionaria ha modificato questa assunzione. La commissione ritiene quindi che l’inizio della concessione debba essere fissato in analogia a quello di un nuovo impianto.

    Il riscatto anticipato è possibile dopo 15, 20 o 30 anni, visto che la LUFI (art. 63) indica che un "riscatto non può essere fissato per un tempo anteriore al terzo della durata di concessione" . Il medesimo articolo della legge federale recita che "il riscatto dev’essere notificato almeno due anni prima".

    In caso di esercizio del diritto di riscatto, il Cantone è tenuto a rimborsare il concessionario, ritenuto che l’ammortamento venga effettuato sull’arco di 40 anni. Le disposizioni per il calcolo dell’ammortamento vanno quindi adattate a questa durata. Il tasso di ammortamento annuo dovrà quindi essere del 2.5%.

    E’ stato inoltre specificato che l’ammortamento degli investimenti successivi alla messa in servizio principale, avviene a partire dall’anno in cui è stato realizzato.

     

    Articolo 11 (nuovo)

    In analogia alle concessioni rilasciate in passato, a titolo di corrispettivo per la facoltà di usare aree demaniali e di proprietà dello Stato per le opere di derivazione dell’acqua e di trasporto dell’energia elettrica, la concessionaria si obbliga a fornire allo Stato l’energia elettrica a condizioni di favore.

     

    Articolo 12 (nuovo)

    Le concessioni rilasciate in passato contenevano le condizioni per le partecipazioni minime sugli incassi lordi dell’azienda a favore dei Comuni per i quali il concessionario ha stipulato contratti di privativa per la distribuzione di energia.

    Nel frattempo, nel 1981, questa normativa è stata inclusa nell’art. 35 della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

    Per il caso in esame della Società Elettrica Sopracenerina questa disposizione è comunque già soddisfatta. Da una parte è già contenuta nelle concessioni per lo sfruttamento delle acque di Giumaglio e di Ponte Brolla. Dall’altra parte le concessioni per le aziende che forniscono energia elettrica sottostanno alle già citate norme legali della LMSP.

    Ciononostante la commissione ritiene utile legare questa disposizione anche allo sfruttamento delle acque del Ticinetto, oggetto di questa concessione, in modo che gli eventuali futuri assetti societari della concessionaria non pregiudichino l’applicazione di questa norma.

     

    Articoli 13-15 (cambiamento di numerazione)

    A seguito dell’introduzione dell’art. 12, viene modificata la numerazione degli articoli 12-14 del progetto di decreto del Consiglio di Stato.

     

    * * *

    La Commissione speciale dell'energia, dopo aver esaminato gli atti relativi al progetto di concessione, preavvisa favorevolmente il messaggio e raccomanda l'approvazione del disegno di decreto legislativo annesso a questo rapporto.

     

    Per la commissione speciale dell’energia:

    Thomas Arn, relatore

     

    Disegno di

     

    DECRETO LEGISLATIVO

    concernente il rilascio alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) in Locarno della concessione per l’utilizzazione delle acque del fiume Ticinetto nel comune di Chironico.

    Il Gran Consiglio
    della Repubblica e Cantone del Ticino

    visto il messaggio 13 novembre 1995 n. 4448 del Consiglio di Stato,

    richiamate la legge cantonale sull’utilizzazione delle acque del 17 maggio 1894 e la legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916

     

    d e c r e t a :

     

    Articolo 1

    Alla Società Elettrica Sopracenerina in Locarno, è data la concessione di utilizzare le acque del fiume Ticinetto derivate attraverso il bacino di Chironico da quota 774.5 m.s.m. a quota 601.5 m.s.m.

     

    Articolo 2

     

    1 La forza lorda calcolata in base alla portata media utilizzabile nel nuovo impianto ed alla caduta lorda viene stabilita come segue:

     

    portata media

     

    Qm

     

    0.983 m3/s

     

    caduta lorda

     

    H

     

    169.75 m

     

    potenza lorda media

     

    9.81 x Qm x H

     

    1636.9 kW

     

    2 Questa potenza lorda fa stato per il computo delle tasse di concessione e di esercizio, riservate le disposizioni dell’articolo 19 cpv. 2 della legge riguardante l’utilizzazione delle acque del 1984.

     

    Articolo 3

     

    1 Il rilascio della concessione è vincolato al pagamento:

  • a) di una tassa di esercizio annuale dovuta a partire dalla messa in esercizio dell’impianto. La tassa di esercizio annua è fissata in Fr. 54.- / kW di potenza lorda media (importo arrotondato di Fr. 88’393.-).

    b) una tassa unica di concessione di Fr. 176’786.-. La tassa di concessione è da versare entro un mese dall’entrata in vigore del presente decreto.

    c) al riconoscimento a beneficio dell’AET, secondo accordi separati, di un contributo per lavori già eseguiti e di un compenso per la perdita di energia dovuta al nuovo deflusso minimo.

  •  

    2 Nella tassa di esercizio sono comprese le spese di trasporto nel Cantone. È riservata la modificazione della tassa di esercizio a dipendenza di eventuali modifiche della legislazione federale in materia.

     

     

    Articolo 4

     

    1 Sono riservati i diritti dei terzi conformemente all’art. 45 LUFI e all’art. 8 della LUA. Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante a terzi dall’impianto o da lavori di ampliamento, di manutenzione e di esercizio.

     

    2 Al concessionario è conferito il diritto di espropriazione per l’eventuale costruzione di opere per il trasporto di energia, riservate le disposizioni della legislazione federale sugli impianti elettrici.

     

    Articolo 5

     

    1 La concessione è accordata per un periodo di 40 anni.

    2 La concessione avrà inizio con la messa in esercizio del primo gruppo della centrale del Ticinetto, ma al più tardi il 1° gennaio 1998.

     

    3 Il Cantone ha il diritto di riscattare l’intero impianto alla scadenza del 15.mo, 20.mo e 30.mo anno della presente concessione, con preavviso di 2 anni, alle seguenti condizioni:

  • a) per le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico dell’acqua, costruite su terreno pubblico o privato, le turbine con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all’esercizio dell’impianto, il prezzo del riscatto è pari al costo dell’impianto meno un ammortamento annuo di 2.5% a partire dalla messa in esercizio.

    Per le aggiunte, gli ampliamenti o i rinnovamenti eseguiti dopo 1° gennaio 1998, il prezzo di riscatto sarà pari al costo dell’impianto meno un ammortamento annuo del 2.5% partire dall’anno della loro messa in esercizio.

    b) per le opere destinate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di energia è corrisposto, come prezzo di riscatto, un’equa indennità, in nessun caso superiore al valore reale. La tassa di concessione è retrocessa proporzionalmente in ragione di 1/40 per ogni anno non decorso.

  •  

    Articolo 6

     

    1 Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone può:

  • a) avocare a sè senza compenso le opere di ritenuta o di presa, di adduzione e di scarico d’acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all’esercizio dell’impianto;

    b) rilevare le installazioni per la produzione e la trasmissione dell’energia elettrica, gli edifici dell’Amministrazione e le abitazioni di servizio pagando un’equa indennità.

  •  

    2 Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in uno stato idoneo all’esercizio le opere e le installazioni soggette al diritto di riversione.

     

    Articolo 7

     

    1 Il concessionario deve fornire al Consiglio di Stato, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, indicazioni precise e documentate sulle spese che possono influenzare l’indennità in caso di riversione.

     

    2 Non sono comprese in tali spese le tasse di concessione e di esercizio, le imposte cantonali e comunali. La notifica delle spese relative a ulteriori ampliamenti e rinnovi deve avvenire entro 2 anni dal collaudo degli stessi.

     

    3 Le spese non giustificate entro detto termine non vengono prese in considerazione per il prezzo di riscatto.

     

    Articolo 8

    La presente concessione può essere trasferita con il consenso del Gran Consiglio, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone. Il consenso è negato se il nuovo acquirente non soddisfa le esigenze della concessione e se si oppongono al trasferimento motivi di utilità pubblica ai sensi dell’art. 42 LUFI.

     

    Articolo 9

     

    1 Il concessionario si impegna a rispettare senza indennizzo le prescrizioni delle Autorità federali e cantonali in materia di economia forestale, di piscicoltura e di tutela delle bellezze naturali e del paesaggio e ad assicurare in particolare un deflusso minimo di 130 l/s durante tutto l’anno, per tutta la durata della concessione, sul tratto del fiume Ticinetto dallo sbarramento fino alla confluenza con il Ticino, in ossequio all’art. 32 LPAc.

     

    2 L’installazione delle necessarie apparecchiature di misurazione, di regolazione e di controllo è a carico del concessionario.

     

    Articolo 10

     

    1 Il Gran Consiglio può dichiarare decaduta la concessione in applicazione degli art. 65 e 69 LUFI.

     

    2 Se la concessione si estingue per espressa rinuncia o per decadenza o per scadenza del termine di concessione senza che il Cantone faccia valere il diritto di riversione, sono applicabili gli art. 66 e 69 LUFI.

     

    Articolo 11

     

    1 Il concessionario si obbliga a ridurre del 50% la tariffa normale per la fornitura di energia elettrica agli edifici aziendali e di uso dello Stato, situati nella zona di distribuzione da esso servito, ritenuto un onere massimo per il concessionario di Fr. 5’000.- annui.

     

    Articolo 12

    Il concessionario concede ai Comuni con i quali ha stipulato contratti di privativa della durata di almeno 20 anni le partecipazioni minime sugli incassi lordi dell’azienda previste dall’art. 35 della Legge sulla Municipalizzazione dei Servizi Pubblici:

  • a) 10% sulle forniture fatte in tariffa normale alle economie docmestiche ed all’artigianato.

    b) 5% sulle forniture industriali ed agricole.

  • E’ riservato all’accordo fra le parti di stabilire in quale misura la partecipazione in denaro possa sostituire le altre prestazioni.

    Sono pure riservate le convenzioni in vigore fra la concessionaria ed i Comuni utenti, in quanto più favorevoli a questi ultimi.

    Qualora in seguito a fenomeni naturali o a forza maggiore od allo sviluppo della tecnica, dovesse essere compromessa la consistenza patrimoniale della concessionaria, essa avrà la facoltà di chiedere al Gran Consiglio la revisione del presente articolo.

     

    Articolo 13

    Le contestazioni che dovessero sorgere fra la concessionaria e l’Autorità concedente saranno decise conformemente all’art. 71 LUFI.

     

    Articolo 14

    Il capitolato di concessione di cui all’art. 13 della vigente legge cantonale sull’utilizzazione delle acque si ritiene conglobato nel presente decreto.

     

    Articolo 15

    Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.