Rapporto (4473 R) del 19 febbraio 1997
della commissione speciale per la pianificazione del territorio
sui ricorsi dei comuni di Gravesano, Vezia, Pregassona e Pazzallo contro ladozione da parte del Consiglio di Stato della scheda di coordinamento di dato acquisito 12.23 concernente il Piano dei Trasporti del Luganese (PTL).
1. Considerazioni di ordine generale
1.1 Piano direttore cantonale e zone di pianificazione
Con lapprovazione da parte del Consiglio Federale del 27 giugno 1995, il Piano Direttore cantonale è diventato a tutti gli effetti lo strumento pianificatorio primario del nostro cantone. A questo sono subordinati in particolare i Piani regolatori comunali che pianificano nel dettaglio le attività di incidenza territoriale.
Il Piano Direttore cantonale deve evolversi costantemente in modo che le nuove attività di incidenza territoriale siano coordinate con quelle già esistenti. Questa evoluzione viene sancita ad esempio attraverso ladozione di nuove schede di coordinamento settoriali, la modifica di schede esistenti o labrogazione di schede non più attuali.
Per arrivare al passo formale della modifica del Piano direttore cantonale, sono necessari approfonditi studi pianificatori, accompagnati da unadeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dellart. 4 LPT.
La procedura di approvazione delle schede di coordinamento prevede che le schede di categoria "informazione preliminare" e "risultato intermedio" vengano adottate dal Consiglio di Stato. Sul contenuto di queste schede i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessate possono presentare osservazioni al Consiglio di Stato. Le schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" vengono pure adottate dal Consiglio di Stato. Contro questa decisione può essere presentato ricorso al Gran Consiglio che decide in via definitiva.
Durante le fasi che precedono ladozione di una modifica di Piano Direttore fino alla trasposizione dei suoi effetti nei PR comunali, vi è la necessità di salvaguardare la pianificazione in corso di allestimento, in modo da impedire che edificazioni intervenute in questo periodo compromettano lo scopo della misura pianificatoria. La LaLPT prevede esplicitamente questa possibilità (art. 22 cpv. 3 LaLPT), dando la competenza al Consiglio di Stato di istituire zone di pianificazione in corrispondenza delle parti di piano regolatore che dovranno essere modificate in applicazione degli effetti del Piano direttore cantonale. Contro le zone di pianificazione stabilite dal Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (art. 64 LaLPT).
Ladozione di una modifica di Piano direttore e listituzione di una zona di pianificazione sono quindi due procedure ben distinte con rimedi giuridici diversi. La competenza del Gran Consiglio è data unicamente per gravami contro ladozione di schede di coordinamento di categoria "dato acquisito".
1.2 La genesi del Piano dei Trasporti del Luganese
Nellaprile del 1989, con una convenzione fra lo Stato e i Comuni del Distretto di Lugano, Isone e Medeglia del Distretto di Bellinzona, è stata insediata la Commissione intercomunale dei trasporti del Luganese (CT) con lo scopo di individuare e risolvere i problemi di mobilità della regione tramite lallestimento di un Piano regionale dei trasporti del Luganese (PTL). A questa convenzione hanno aderito 84 Comuni degli 87 interpellati.
La prima iniziativa pubblica della Commissione è stata la promozione di una Consultazione preliminare di Comuni e Enti, conclusa nel dicembre del 1989, per ottenere un quadro completo delle problematiche legate ai trasporti della Regione.
Per impostare lo studio pianificatorio dei trasporti del Luganese, nel maggio del 1990, la CT ha avviato uno studio sulla mobilità e sulla domanda di trasporto, considerati elementi chiave sia per la verifica dellattuale rete di trasporto, che per il dimensionamento di future infrastrutture viarie. Il lavoro è stato completato nel marzo del 1991.
Nel primi mesi del 1991 la CT ha elaborato il Rapporto Intermedio sugli indirizzi del PTL, il quale non voleva essere un quadro di interventi concreti, ma piuttosto uno schema propositivo indicante la soluzione del problema del trasporto del Luganese, in un nuovo sistema integrato di trasporti e relative infrastrutture.
Nel giugno del 1991 è stata promossa una Consultazione pubblica sul Rapporto Intermedio sugli indirizzi del PTL, terminato nellottobre del 1991. I risultati della consultazione non hanno messo in discussione la validità dello schema indicato.
La CT ha quindi elaborato il Progetto di Proposta di PTL, una proposta quadro di potenziamento delle reti e dei sistemi di trasporto esistenti. La proposta consiste in un sistema di trasporto integrato in grado di offrire caratteristiche ottimali in termini di bacini di utenza serviti, fattibilità tecnica degli interventi, economicità dei sistemi e dellesercizio, impatto ambientale.
Nel mese di febbraio del 1993, la CT ha promosso la Consultazione sul Progetto di Proposta di PTL, terza ed ultima tappa di confronto pubblico. Gli argomenti di maggiore interesse emersi dalla consultazione, sono stati ripresi nel documento finale elaborato dalla CT, la Proposta di Piano dei Trasporti del Luganese.
1.3 Lattuazione del Piano dei Trasporti del Luganese
Sulla base della prima consultazione dei Comuni e degli Enti interessati, la Commissione ha indicato un elemento prioritario da considerare e cioè la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa e alcuni interventi urgenti sulla rete viaria. Queste indicazioni sono sfociate in alcuni crediti quadro per la realizzazione di un Piano di Pronto Interventi (PPI) e in un credito per la progettazione del potenziamento della Ferrovia Lugano-Ponte Tresa.
La Commissione intercomunale dei Trasporti del Luganese ha trasmesso la Proposta di PTL al Consiglio di Stato (gennaio 1994).
Con un messaggio del 2 marzo 1994 il Consiglio di Stato faceva proprie le proposte della CT e proponeva al Gran Consiglio lo stanziamento di un credito di 13.6 milioni di franchi (poi trasformati in 14.1 milioni su indicazione della Commissione della Gestione) per la progettazione delle opere e gli interventi prioritari indicati nel PTL. Il Gran Consiglio ha approvato il messaggio il 21 giugno 1994.
Con un secondo messaggio del 21 dicembre 1994 il Consiglio di Stato proponeva lo stanziamento di un primo credito quadro di 95.9 milioni di franchi (poi aggiornato a 108.9 milioni) per preinvestimenti a favore delle opere e degli interventi prioritari previsti dal PTL. Il Gran Consiglio ha approvato il messaggio in data 6 marzo 1995.
Dal punto di vista pianificatorio è necessario consolidare le proposte di PTL nel Piano Direttore cantonale, in modo che il Piano dei Trasporti del Luganese assuma forza giuridica.
Il Consiglio di Stato con decisione del 31 maggio 1994 ha quindi adottato la scheda di coordinamento numero 12.23 concernente il Piano dei Trasporti del Luganese. Questa scheda è suddivisa in cinque schede settoriali:
2: Infrastrutture per i trasporti individuali su gomma
3: Nodi intermodali, stazionamento e misure urbanistiche
4: I trasporti pubblici
5: Piani del traffico comunali
Ogni scheda settoriale contiene una serie di oggetti che rappresentano singole opere allinterno del contesto del Piano dei Trasporti del Luganese. A ogni oggetto è attribuito lo stato del coordinamento ("informazione preliminare", risultato intermedio" e "dato acquisito") a seconda del livello di coordinamento raggiunto.
Il significato dei livelli di coordinamento è ben riassunto nel documento della CT:
"I "dati acquisiti" concernono le attività di incidenza territoriale i cui effetti sullorganizzazione del territorio e sulluso dl suolo sono stati coordinati tra le varie autorità e gli enti interessati, e per i quali si è raggiunto un accordo.
I "risultati intermedi" comprendono tutte le attività di incidenza territoriale e i confini importanti per i loro effetti sullorganizzazione del territorio e sulluso del suolo e per i quali un accordo non è ancora intervenuto. Potrà trattarsi di progetti che non sono ancora maturati, i cui effetti territoriali non sono ancora conosciuti o studiati: progetti a proposito dei quali le parti in causa non hanno ancora trovato unintesa. In questo contesto si potrebbe trattare di conflitti di utilizzazione non ancora risolti.
Le "informazioni preliminari" sono invece emanate relativamente ad attività di incidenza territoriale importanti per i loro probabili effetti sullorganizzazione e sulluso del suolo, ma il cui coordinamento potrà avvenire solo in un secondo tempo. Rientrano in questa categoria gli oggetti la cui realizzazione è incerta e lontana nel tempo o la cui ubicazione non è ancora prevedibile."
1.4 Potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio
La commissione ha esaminato attentamente la questione del potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio quale autorità di ricorso.
Per quanto riguarda il potere cognitivo, lorgano legislativo cantonale può riesaminare liberamente tutte le questioni di diritto, di fatto, nonché lapprezzamento (opportunità e adeguatezza) della decisione impugnata; "esso dovrebbe tuttavia esaminare con un certo riserbo le decisioni del Consiglio di Stato soprattutto quando si tratta di questioni secondarie oppure molto tecniche che lautorità inferiore (in questo caso il Consiglio di Stato) ha risolto dopo un attento esame del fatto e del diritto con il concorso di specialisti".
A proposito del potere decisionale del Gran Consiglio, in generale si prospettano le seguenti varianti:
accogliere un ricorso
- e annullare (cassare) la decisione impugnata con rinvio degli atti allautorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi esposti nella decisione sul ricorso.
Il Gran Consiglio, quale autorità di ricorso, è per contro vincolato dalle domande delle parti e non può scostarsene a loro vantaggio o pregiudizio.
1.5 Seguito della procedura
Dopo lapprovazione cantonale (Consiglio di Stato e/o Gran Consiglio) gli strumenti del piano direttore cantonale devono venire approvati dal Consiglio federale (art. 11 LPT e art. 21 LaLPT). In particolare il Consiglio federale esamina se i piani direttori cantonali sono conformi alla Legge federale sulla pianificazione del territorio.
I rimedi giuridici alle autorità giudiziarie federali sono regolati dallart. 34 LPT. "Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5) e autorizzazioni giusta lart. 24". "Le altre decisioni cantonali di ultima istanza sono definitive; è riservato il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale".
2. Esame dei ricorsi
2.1 In fatto
2.1.1 Cronologia della procedura ricorsuale
Le schede di coordinamento in esame sono state pubblicate presso le cancellerie comunali dei comuni interessati per un periodo di 90 giorni dal 27 giugno al 26 settembre 1994, a norma dellart. 18 LaLPT. Nel periodo utile di 30 giorni dal termine della pubblicazione sono stati inoltrati i ricorsi dei comuni di Gravesano (9 agosto 1994), Vezia (8 settembre 1994), Pregassona (25 ottobre 1994) e Pazzallo (25 ottobre 1994) contro singoli oggetti contenuti nella scheda di coordinamento 12.23.
Con il messaggio 4473 del 21 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha formulato le proprie osservazioni in merito ai ricorsi concernenti le schede di coordinamento 5.11 e 12.23, proponendo di respingere i ricorsi.
Il relatore della commissione ha effettuato un sopralluogo con una rappresentanza del Municipio di Pazzallo il 24 maggio 1996 e ha avuto un incontro con il Municipio di Vezia il 12 giugno 1996.
Il 5 agosto 1996 il Dipartimento del Territorio ha fornito ulteriori precisazioni e unattualizzazione dellinformazione allo stato degli studi di progettazione in corso.
Con lettera del 9 gennaio 1997 il Comune di Vezia ha comunicato di ritirare il suo ricorso dell8 settembre 1994.
2.1.2 Ricorso del comune di Gravesano
Il Comune di Gravesano si duole del fatto che il piano speciale 1:25000 del giugno 1994 non riporti correttamente la decisione del Gran Consiglio del 7 dicembre 1993 di escludere la superficie di avvicendamento culturale (SAC) attorno alla Chiesa di S. Pietro.
Il ricorrente chiede che il precitato piano venga corretto adeguandolo alla decisione del Gran Consiglio del 7 dicembre 1993.
2.1.3 Ricorso del comune di Vezia
Il Comune di Vezia produce il ricorso del 14 giugno 1994 inoltrato al Tribunale della Pianificazione del Territorio, invitando a considerarlo come ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto delle schede di coordinamento di categoria "dato acquisito" e come osservazioni al Consiglio di Stato per il contenuto di categoria "risultato intermedio" o "informazione preliminare".
Il comune ricorrente chiede:
uno studio urbanistico di integrazione territoriale per larea comprendente il nodo intermodale su Vezia e la zona industriale-artigianale di Cadempino.
Appare evidente che il gravame del comune di Vezia concerne la scheda di coordinamento settoriale 3, oggetto 12.23.3.4, Nodo intermodale di Vezia (Pradone), di categoria "dato acquisito".
Con scritti del 5 agosto 1996 e 18 dicembre 1996, il Dipartimento del Territorio ha informato il Comune di Vezia sullo stato dei lavori di progettazione in corso, in particolare in riguardo alla realizzazione del nodo intermodale previsto in località Pradone. Il Dipartimento ha potuto confermare che la parte alta (zona "Casserina") non verrà toccata da questa opera. Nel contempo ha potuto essere sbloccata una licenza edilizia concernente sedimi toccati dal vincolo di zona di pianificazione.
In questo modo il ricorso è divenuto privo di oggetto. Il comune di Vezia ha quindi ritirato il suo ricorso con una comunicazione scritta del 9 gennaio 1997.
2.1.4 Ricorso del comune di Pregassona
Il Comune di Pregassona insorge contro la scheda di coordinamento settoriale 2, oggetto numero 12.23.2.4 (tratto Canobbio - Gandria - confine nazionale) di categoria "risultato intermedio" e chiede in via principale che il tracciato e lo sbocco della galleria vengano mantenuti in zona Maglio di Canobbio e in via subordinata lo spostamento del tracciato più a nord in zona Ponte di Valle.
Questo ricorso è collegato, per le motivazioni e le domande, ad un gravame contro la zona di pianificazione istituita in zona Rügì del Comune di Pregassona inoltrato al Tribunale della Pianificazione del Territorio.
2.1.5 Ricorso del comune di Pazzallo
Il Comune di Pazzallo contesta la scheda di coordinamento 12.23, scheda settoriale 3, oggetto 12.23.3.1, nodo intermodale di Pazzallo (Fornaci). In via principale chiede che la scheda 12.23.3.1 venga annullata, mentre in via subordinata chiede che la scheda contestata venga modificata nel senso che la costruzione del nodo intermodale avvenga fuori dal territorio di Pazzallo oppure solo su terreni già di proprietà del Cantone.
A sostegno e a motivazione del ricorso, produce il gravame già presentato al Tribunale della pianificazione del territorio.
La preoccupazione del Comune è di perdere ulteriore terreno edificabile in zona artigianale. E importante per il Comune che su questi terreni vengano insediate attività commerciali, affinché il substrato fiscale del Comune possa migliorare.
2.2 In diritto
2.2.1 Ammissibilità dei ricorsi: legittimazione e tempestività
La possibilità di ricorso al Gran Consiglio in materia di schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche di categoria "dato acquisito" del Piano direttore cantonale è data dalla LaLPT (art. 18). Sono legittimati a ricorrere i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni interessate entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.
La tempestività dei ricorsi e la legittimazione dei ricorrenti non danno quindi adito a dubbi.
2.2.2 Ammissibilità dei ricorsi: decisione impugnata
I ricorsi dei Comuni di Vezia e Pazzallo concernono oggetti di categoria "dato acquisito" per cui sono ammissibili per un giudizio davanti a questo Gran Consiglio.
Nel frattempo il ricorso del Comune di Vezia è stato ritirato: questo può quindi essere stralciato dai ruoli senza ulteriori esami.
Il ricorso del Comune di Gravesano non contesta la scheda di coordinamento 12.23, oggetto della pubblicazione e contro la quale è possibile il ricorso ai sensi dellart. 18 LaLPT. Il ricorso concerne invece una decisione già presa dal Gran Consiglio (a favore del Comune ricorrente), ma apparentemente non attuata dal Consiglio di Stato. Per queste ragioni il ricorso non è ricevibile per un giudizio ai sensi dellart. 18 LaLPT. Il gravame può essere tuttavia inteso come un reclamo per la non attuazione da parte del Consiglio di Stato di una decisione del Gran Consiglio.
Il ricorso del Comune di Pregassona è invece diretto contro un oggetto di categoria "risultato intermedio". Il ricorso non è pertanto ricevibile per un giudizio davanti al Gran Consiglio. Deve essere invece considerato come "osservazione" al Consiglio di Stato ai sensi dellart. 19 cpv 2 LaLPT. Occorre rimarcare come questo gravame sia stato correttamente indirizzato al Consiglio di Stato. Questo avrebbe potuto attribuire dufficio lo statuto di "osservazione" al ricorso e quindi nemmeno trasmetterlo per esame al Gran Consiglio.
2.2.3 Pubblicazione del Piano direttore
Il ricorso del Comune di Gravesano solleva un problema di carattere generale: la pubblicazione periodica degli aggiornamenti del Piano direttore cantonale, delle sue schede di coordinamento e le relative rappresentazioni grafiche.
In effetti lart. 23 cpv. 4 LaLPT prevede che il Consiglio di Stato "informa tempestivamente i Comuni, gli altri enti pubblici e le Regioni direttamente interessati sugli adattamenti delle schede di coordinamento."
Ora, dopo lapprovazione e levasione dei ricorsi del Piano Direttore da parte del Gran Consiglio,non sono stati effettuati nè gli aggiornamenti ai documenti di Piano direttore e nemmeno i Comuni sono stati informati degli avvenuti cambiamenti.
Il Consiglio di Stato nelle sue osservazioni ai ricorsi ha confermato questo, ritenendo, anche per ragioni di risparmio, di aver voluto attendere lapprovazione del Consiglio federale allo scopo di procedere ad un aggiornamento unico degli atti pianificatori.
Latto ricorsuale deve quindi essere interpretato come un ricorso per denegata giustizia: una decisione del Gran Consiglio non attuata dal Consiglio di Stato. Come minimo è necessario dare seguito a quanto già previsto dallart. 23 cpv 4 LaLPT, correggendo i piani impugnati e comunicandoli agli interessati.
Probabilmente ciò non sarà sufficiente per risolvere il problema in termini generali. E necessario ricordare come il Piano direttore cantonale è vincolante per le autorità e le Regioni. Per esplicare i suoi effetti deve essere conosciuto e quindi facilmente accessibile non solo alle autorità e le Regioni, ma anche ai tecnici preposti allallestimento dei piani e, più in generale, a tutti gli interessati.
Sarebbe quindi opportuno che il Consiglio di Stato non solo provveda ad un aggiornamento dei Piani in base alle decisioni cresciute in giudicato dopo la loro stesura iniziale, ma che dia vita ad un sistema di aggiornamento sistematico (ad esempio simile a quello della raccolta sistematica della leggi). Periodicamente dovrebbero essere inviati a tutti gli interessati (ad esempio tramite una forma di abbonamento) gli aggiornamenti contenenti le modifiche del Piano direttore cantonale, le sue schede di coordinamento e le relative rappresentazioni grafiche.
2.2.4 Piano direttore e zone di pianificazione
È sintomatico che i tre ricorsi contro un particolare oggetto della scheda di coordinamento siano collegati con altrettanti ricorsi contro listituzione delle zone di pianificazione, evasi negativamente con decisione del 13 dicembre 1995 dal Tribunale della pianificazione del territorio.
Come già rilevato nelle considerazioni generali di questo rapporto, si tratta di due misure pianificatorie distinte, con finalità differenti. Qui non possono venire invocate censure in riguardo alle zone di pianificazione, non essendo questo il Tribunale competente.
In questa sede devono venire esaminate unicamente le censure contro ladozione di schede di coordinamento di "dato acquisito" per le quali si presume che le attività di incidenza territoriale siano coordinate. Il Gran Consiglio deve verificare se esistono ancora dei conflitti di utilizzazione irrisolti. Se questo fosse ancora il caso dopo la lunga procedura pianificatoria che ha preceduto ladozione della scheda contestata, il Gran Consiglio deve pronunciarsi sul conflitto rilevato, decidendo, a seconda dei casi, direttamente, oppure rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuovi approfondimenti e nuova decisione.
2.2.5 Nodo intermodale a Pazzallo (Fornaci)
Il ricorso del Comune di Pazzallo, in fondo, rileva un conflitto di utilizzazione. Da una parte lutilizzazione dei sedimi in località Fornaci quale nodo intermodale per il Piano dei Trasporti del Luganese (previsto dalla scheda di coordinamento 12.23.3.1 del Piano Direttore Cantonale). Dallaltra parte il Piano regolatore comunale prevede di destinare i fondi a insediamenti di persone giuridiche che, con le relative attività economiche, possono portare ad un incremento del substrato fiscale del Comune di Pazzallo.
Dal profilo formale il Piano regolatore comunale è subordinato al Piano direttore cantonale. Anzi, il PR comunale dovrà essere modificato per consentire lattuazione delle attività di incidenza territoriale previste dal PD (art. 22 cpv. 2 LaLPT).
Per un esame sostanziale, occorre richiamare lOrdinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) del 2 ottobre 1989. Questa prescrive che le autorità, in vista dello sviluppo territoriale auspicato, esaminano in particolare quali alternative e varianti entrano in considerazione (Art. 2 lett. b). Inoltre sussiste un obbligo di ponderazione dei diversi interessi, se le autorità dispongono di margini di azione (nel caso in esame questi margini dazione corrispondono alla disponibilità di più ubicazioni per la realizzazione del nodo intermodale previste). Esiste quindi un obbligo legale di esaminare le alternative e, qualora ve ne fossero più di una, valutarle, sceglierne una e di motivarne la scelta.
Gli studi pianificatori che hanno sostenuto il lavoro della Commissione intercomunale dei Trasporti del Luganese hanno dimostrato che il nodo intermodale è un tassello molto importante nellambito del PTL e che la sua posizione è praticamente imposta dallesistente svincolo autostradale. Non esistono quindi margini di azione per la decisione.
Nel frattempo il Cantone ha acquistato in via bonale una buona parte dei sedimi di proprietà privata per i quali il Comune auspicava insediamenti di persone giuridiche. Gli intendimenti del Comune in riguardo allutilizzazione dellarea in esame hanno quindi subìto un importante ridimensionamento.
Considerato quanto sopra, il conflitto di utilizzazione, ammesso che ancora esista, va risolto a favore del nodo intermodale previsto dal Piano dei Trasporti del Luganese.
2.2.6 Collegamento stradale Canobbio-Gandria
Il Comune di Pregassona, nelle sue osservazioni alla scheda di categoria "risultato intermedio", rileva un possibile conflitto di utilizzazione allimbocco della galleria previsto in zona Rügì, insediamento densamente popolato.
Su richiesta della commissione, il Dipartimento del Territorio informa e assicura che il mandato di progettazione per la galleria Vedeggio-Cassarate comprende pure lo studio delle possibilità del tracciato stradale verso la prevista galleria Piano del Cassarate-Gandria.
Le varianti di tracciato saranno discusse con la Commissione intercomunale dei Trasporti (CT) e con i Comuni interessati. In seguito, se necessario, verranno ancorate definitivamente nel Piano Direttore seguendo la procedura prevista dalla legge.
Inoltre, per quanto concerne Pregassona, ma anche Viganello e Lugano, la Sezione dei trasporti sta studiando, quale misura fiancheggiatrice, necessaria in vista della realizzazione della galleria Vedeggio-Cassarate, ipotesi di conduzione del traffico pubblico e privato.
3. Conclusioni
ll grande lavoro preparatorio svolto della Commissione intercomunale dei trasporti del Luganese ha fatto sì che attorno alla Proposta di Piano dei Trasporti del Luganese si formasse un generale consenso. Consenso che ha potuto essere misurato in occasione delle consultazioni effettuate ai vari livelli.
La verifica di questo consenso è lesiguo numero di ricorsi presentati contro una scheda di coordinamento molto complessa e ampia come quella in esame. Nella sostanza i ricorsi confermano la validità del PTL nel suo insieme. Contestano solamente aspetti puntuali, importanti forse per le realtà comunali, ma che non mettono in forse il concetto globale del PTL.
Lunico ricorso ricevibile (Pazzallo), nella misura in cui solleva censure in relazione con ladozione della scheda di coordinamento, è da respingere, in quanto il conflitto di utilizzazione constatato va risolto a favore dellinsediamento di un nodo intermodale nella zona delle Fornaci in prossimità dello svincolo autostradale di Lugano-Sud.
Malgrado non sia ricevibile quale ricorso contro la scheda di coordinamento 12.23, il ricorso del Comune di Gravesano solleva un problema di ordine generale in riguardo allaggiornamento dei documenti di cui si compone il Piano direttore cantonale. La commissione invita il Consiglio di Stato a organizzare un aggiornamento periodico del Piano direttore, delle sue schede di coordinamento e relative rappresentazioni grafiche.
La Commissione speciale per la pianificazione del territorio, dopo aver esaminato gli atti relativi ai ricorsi e le osservazioni del Consiglio di Stato (Messaggio 4273 del 21 dicembre 1995), raccomanda al Gran Consiglio di respingere, nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi e quindi di confermare la decisione del Consiglio di Stato del 31.5.1994 concernente ladozione della scheda di coordinamento 12.23, Piano dei Trasporti del Luganese (PTL).
Per la commissione speciale per la pianificazione del territorio:
Thomas Arn, relatore
Quadri - Rosselli - Poli - Canal - Bobbià - Beltraminelli - Calastri - Marzorini -
Lepori - Canonica Iris - Ferrari Massimo - David - Truaisch
Progetto di
D E C I S I O N E
concernente il ricorso del Comune di Gravesano contro ladozione (decisione del 31 maggio 1994) della scheda di coordinamento settoriale del piano direttore cantonale numero 12.23 (Piano dei Trasporti del Luganese).
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
esaminato il ricorso del 9 agosto 1994 del Comune di Gravesano,
visto il messaggio n. 4473 del 21 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
d e c i d e :
1
1 Il ricorso del Comune di Gravesano è irricevibile, nella misura in cui è rivolto contro la scheda di coordinamento 12.23.
2 Nella misura in cui il gravame concerne la mancata esecuzione del decreto legislativo del 7 dicembre 1993 concernente la decisione in riguardo alle superfici di avvicendamento culturale (SAC), il ricorso per denegata giustizia è accolto.
3 Di conseguenza il Consiglio di Stato aggiornerà il piano impugnato dal ricorso.
2
1 Non si riscuotono spese.
2 Non vengono assegnate indennità.
3
La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata al ricorrente dalla segreteria del Gran Consiglio.
Progetto di
D E C I S I O N E
concernente il ricorso del Comune di Vezia contro ladozione (decisione del 31 maggio 1994) della scheda di coordinamento settoriale del piano direttore cantonale numero 12.23.3.4 di categoria "dato acquisito" (Piano dei Trasporti del Luganese, Nodo intermodale a Vezia-Pradone).
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
esaminato il ricorso dell8 settembre 1994 del Comune di Vezia,
visto il messaggio n. 4473 del 21 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
preso atto della lettera del 9 gennaio 1997 del Comune di Vezia, in cui comunica il ritiro del ricorso dell8 settembre 1994,
richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
d e c i d e :
1
Il ricorso del Comune di Vezia è stralciato dai ruoli.
2
1 Non si riscuotono spese.
2 Non vengono assegnate indennità.
3
La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata al ricorrente dalla segreteria del Gran Consiglio.
Progetto di
D E C I S I O N E
concernente il ricorso del Comune di Pregassona contro ladozione (decisione del 31 maggio 1994) della scheda di coordinamento settoriale del piano direttore cantonale numero 12.23.2.3 di categoria "risultato intermedio" (Piano dei Trasporti del Luganese, tratto Vezia-Canobbio).
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
esaminato il ricorso del 25 ottobre 1994 del Comune di Pregassona,
visto il messaggio n. 4473 del 21 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
d e c i d e :
1
1 Il ricorso del Comune di Pregassona è irricevibile, in quanto diretto contro una scheda di coordinamento di categoria "risultato intermedio".
2 Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato quali "osservazioni" affinché dia loro il seguito previsto dallart. 19 LaLPT.
2
1 Non si riscuotono spese.
2 Non vengono assegnate indennità.
3
La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata al ricorrente dalla segreteria del Gran Consiglio.
Progetto di
D E C I S I O N E
concernente il ricorso del Comune di Pazzallo contro ladozione (decisione del 31 maggio 1994) della scheda di coordinamento settoriale del piano direttore cantonale numero 12.23.3.1 di categoria "dato acquisito" (Piano dei Trasporti del Luganese, nodo intermodale Pazzallo-Fornaci).
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
esaminato il ricorso del 25 ottobre 1994 del Comune di Pazzallo,
visto il messaggio n. 4473 del 21 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
richiamate la Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
d e c i d e :
1
Il ricorso del Comune di Pazzallo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2
1 Non si riscuotono spese.
2 Non vengono assegnate indennità.
3
La presente decisione (unitamente al rapporto commissionale) viene intimata al ricorrente dalla segreteria del Gran Consiglio.