Rapporto (5041R) del 24 ottobre 2000
della commissione speciale dell'energia
sul messaggio del 3 ottobre concernente il trasferimento della Concessione per l'utilizzazione delle acque nella zona del S. Gottardo da Aar & Ticino SA di elettricità di Olten alla costituenda società Atel Hydro Ticino SA, Airolo
1. L'energia idroelettrica in Ticino
Sul territorio del nostro Cantone si contano numerosi impianti che sfruttano la forza idraulica per produrre elettricità. Attualmente sono in funzione 24 impianti con 60 turbine per una potenza totale di 1'417.7 Megawatt (MW).
Base legale per lo sfruttamento delle acque è la Legge cantonale riguardante lutilizzazione delle acque (LUA) del 17 maggio 1894 antecedente alla legge federale sullutilizzazione delle forze idriche (LUFI) del 22 dicembre 1916 e successive modifiche. Il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche è di competenza cantonale.
In sostanza lo sfruttamento di queste acque è soggetto ad una concessione di una durata determinata, secondo la LUA non superiore ai quarantanni (secondo il diritto federale 80 anni). Sempre secondo il diritto cantonale il rilascio delle concessioni per forza motrice superiori ai 300 cavalli (221 kW) è di competenza del Gran Consiglio.
Dalla tabella 1 si possono ricavare alcuni dati base degli impianti idroelettrici ticinesi. Si può constatare che la potenza erogata dalla centrale del Lucendro ammonta al 3.2% della potenza installata nelle centrali ticinesi. Questo dato non corrisponde direttamente all'energia prodotta (kWh in un anno), ma può essere letto come ordine di grandezza dell'impianto idroelettrico in esame.
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Proprietà |
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Potenza in MW |
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Biasca |
OFIBLE |
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280.0 |
19.8% |
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Robiei |
OFIMA |
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160.0 |
11.3% |
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Bavona |
OFIMA |
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140.0 |
9.9% |
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Biaschina |
AET |
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135.0 |
9.5% |
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Cavergno |
OFIMA |
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112.0 |
7.9% |
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Verbano I e II |
OFIMA |
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110.0 |
7.8% |
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Gordola |
VERZASCA SA |
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105.0 |
7.4% |
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Olivone |
OFIBLE |
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96.0 |
6.8% |
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Piottino |
AET |
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63.0 |
4.4% |
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Peccia |
OFIMA |
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48.0 |
3.4% |
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Lucendro |
ATEL |
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45.0 |
3.2% |
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Ritom |
FFS |
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33.0 |
2.3% |
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Luzzone |
OFIBLE |
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20.0 |
1.4% |
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Morobbia |
AEM B'zona |
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15.0 |
1.1% |
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Stalvedro |
AET |
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13.0 |
0.9% |
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Tremorgio |
AET |
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10.0 |
0.7% |
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Someo |
SES |
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8.7 |
0.6% |
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Stampa |
AEC Massagno |
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6.0 |
0.4% |
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Tenero |
VERZASCA SA |
|
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4.3 |
0.3% |
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Calcaccia |
AEC Airolo |
|
|
|
3.5 |
0.2% |
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Ponte Brolla |
SES |
|
|
|
3.5 |
0.2% |
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Ticinetto |
SES |
|
|
|
3.0 |
0.2% |
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Ceresa |
COOP.EL.Faido |
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2.0 |
0.1% |
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Valmara |
AIL Lugano |
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1.7 |
0.1% |
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Totale |
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1'417.7 |
100.0% |
Tabella 1: Impianti idroelettrici del Cantone, in ordine di scadenza delle concessioni.
2. La richiesta dell'ATEL
Il messaggio espone con chiarezza i motivi che spingono l'ATEL a richiedere il trasferimento della concessione ad una nuova società, interamente di proprietà dell'ATEL, denominata Atel Hydro Ticino SA. La motivazione è dettata essenzialmente dalla necessità di adattare le strutture della società ai requisiti di suddivisione contabile delle entità di produzione, di trasmissione e di distribuzione, come richiesto dalla nuova Legge federale sul mercato dell'energia elettrica. Questa richiesta può essere soddisfatta più facilmente, creando società giuridicamente indipendenti per i settori che compongono il mercato dell'energia elettrica.
Di fronte a questa necessità l'ATEL va oltre, non creando solo una società di produzione per tutti gli impianti in Svizzera, ma creando due società: una - Atel Hydro Ticino SA - per l'impianto del Lucendro con sede ad Airolo e l'altra - Atel Hydro SA - nella quale verranno inseriti gli impianti di Flumenthal, Ruppoldingen e Gösgen, con sede a Olten.
Occorre rimarcare che la costituenda società rimarrà interamente di proprietà dell'ATEL. Il Consiglio di amministrazione sarà composto da membri della direzione dell'ATEL e più precisamente dai signori Aemmer, Eberhard e Bieri. La direzione operativa sarà affidata all'ing. Baldi di Giornico. Tutto il personale attualmente impiegato nella gestione degli impianti del Lucendro verrà trasferito nella nuova azienda.
3. La concessione per l'utilizzazione delle acque della zona del S. Gottardo e il suo trasferimento
Il messaggio governativo ha riassunto molto bene il travagliato iter della concessione di utilizzazione delle acque del Lucendro: concessa nel 1942, il gran consiglio ne ha deciso il riscatto nel 1979, per poi rinunciare a questa opzione nel 1988. Nel medesimo anno il Gran Consiglio ha infine rilasciato una nuova concessione per una durata di 40 anni a decorrere dal 1° gennaio 1985 fino al 31 dicembre 2024.
Il testo della concessione non contiene indicazioni particolari circa il trasferimento della concessione, per cui sono applicabili le disposizioni della LUFI, in particolare l'art. 42 che recita:
Art. 42
III. Trasferimento
1 La concessione può essere trasferita solo col consenso dell'autorità che l'ha data.
2 L'autorità non può negare il consenso se il nuovo acquirente soddisfa a tutte le esigenze della concessione e se non ostano al trasferimento motivi di utilità pubblica.
Occorre rimarcare che la più recente concessione rilasciata dal Gran Consiglio (alla SES per la centrale del Ticinetto) contiene una esplicita menzione delle modalità di trasferimento. Il decreto legislativo del 13 giugno 1996, nell'art. 8 specifica che "la presente concessione può essere trasferita con il consenso del Gran Consiglio, ad un Ente successore che abbia domicilio e sede nel Cantone. ". Certo, questa norma non è applicabile per la concessione del Lucendro, è tuttavia un indizio di una volontà chiara del Gran Consiglio di voler mantenere in Ticino i centri decisionali degli impianti idroelettrici.
In quest'ottica va salutato positivamente l'atteggiamento dell'ATEL nel voler creare una società giuridicamente indipendente per l'impianto idroelettrico del Lucendro con sede e domicilio nel Canton Ticino.
4. Aspetti fiscali
Gli aspetti fiscali sono stati attentamente esaminati dal Consiglio di Stato. Tuttavia non è possibile, al momento attuale, ottenere previsioni attendibili dell'evoluzione del gettito d'imposta in generale e nel nostro Cantone per il gruppo ATEL.
Da una parte occorre considerare che oltre alla nuova società Hydro Ticino SA, l'ATEL stessa (o una nuova società destinata alla trasmissione dell'energia) manterrà la proprietà delle linee di trasporto e le relative sottostazioni in Ticino. In quest'ottica la ripartizione intercantonale degli utili del gruppo ATEL non dovrebbe subire sostanziali mutamenti. Diverso sarà per contro il discorso, qualora il nuovo mercato energetico porterà ad una diminuzione della reddività dell'azienda nel suo complesso e/o ad uno spostamento degli utili da un settore all'altro all'interno del gruppo. È oggi quindi particolarmente difficile fare previsioni sull'evoluzione degli introiti fiscali nel nostro Cantone di questa società.
La scrivente commissione auspica che il gruppo ATEL esprima anche in futuro la medesima sensibilità per il nostro Cantone, dimostrata in questa occasione con la creazione della Hydro Ticino SA. In particolare, nella misura in cui questo è legalmente ammissibile e possibile dal punto di vista aziendale, si invita l'ATEL a tenere in dovuta considerazione il nostro Cantone, quando si tratterà di attribuire gli utili ai diversi settori d'attività e alle diverse regioni in cui opera il gruppo.
5. Conclusioni
La Commissione speciale dell'energia, dopo aver esaminato gli atti relativi al progetto di trasferimento della concessione, preavvisa favorevolmente il messaggio e raccomanda l'approvazione del disegno di decreto legislativo annesso al messaggio.
Per la commissione speciale dellenergia:
Thomas Arn, relatore