Rapporto (5210 R) del 9 aprile 2002

della commissione speciale dell'energia

sul messaggio del 27 febbraio 2002 concernente la richiesta di rinnovo della concessione alla Società Elettrica Sopracenerina (SES) per l'utilizzazione delle acque del fiume Maggia derivate ad Avegno e l’esercizio del diritto di riversione a favore dello Stato.

 

1. L'energia idroelettrica in Ticino

Sul territorio del nostro Cantone si contano numerosi impianti che sfruttano la forza idraulica per produrre elettricità. Attualmente sono in funzione 24 impianti con 60 turbine per una potenza totale di 1'491.0 Megawatt (MW).

Base legale per lo sfruttamento delle acque è la Legge cantonale riguardante l’utilizzazione delle acque (LUA) del 17 maggio 1894 antecedente alla legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI) del 22 dicembre 1916 e successive modifiche. Il rilascio delle concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche è di competenza cantonale.

In sostanza lo sfruttamento di queste acque è soggetto ad una concessione di una durata determinata, secondo la LUA non superiore ai quarant’anni (secondo il diritto federale 80 anni). Sempre secondo il diritto cantonale il rilascio delle concessioni per forza motrice superiori ai 300 cavalli (221 kW) è di competenza del Gran Consiglio.

Non soggiacciono a concessione quegli impianti che vengono sfruttati in proprio dalla comunità proprietaria delle acque, nel nostro caso lo Stato e per esso l'Aziende elettrica ticinese.

Dalla tabella 1 si possono ricavare alcuni dati base degli impianti idroelettrici ticinesi. Si può constatare che la potenza erogata dalla centrale di Ponte Brolla (che sfrutta le acque captate ad Avegno) ammonta allo 0.2% della potenza installata nelle centrali ticinesi. Questo dato non corrisponde direttamente all'energia prodotta (kWh in un anno), ma può essere letto come ordine di grandezza dell'impianto idroelettrico in esame, simile a quella del Ticinetto la cui concessione è stata recentemente rinnovata dal Gran Consiglio,

 

Proprietà

 

Inizio concessione

 

Fine concessione

 

Numero turbine

 

Potenza in MW

 

Biasca

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

4

 

280.0

 

18.9%

 

Robiei

 

OFIMA

 

1969

 

2048

 

5

 

168.0

 

11.3%

 

Bavona

 

OFIMA

 

1969

 

2048

 

2

 

140.0

 

9.4%

 

Verbano I e II

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

5

 

150.0

 

10.1%

 

Biaschina

 

AET

 

1959

 

3

 

135.0

 

9.0%

 

Cavergno

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

4

 

110.0

 

7.4%

 

Gordola

 

VERZASCA SA

 

1966

 

2045

 

3

 

105.0

 

7.0%

 

Olivone

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

2

 

96.0

 

6.4%

 

Piottino

 

AET

 

1972

 

3

 

63.0

 

4.2%

 

Lucendro

 

ATEL

 

1985

 

2024

 

2

 

60.0

 

4.0%

 

Peccia

 

OFIMA

 

1956

 

2035

 

2

 

48.0

 

3.2%

 

Ritom

 

FFS

 

1926

 

2005

 

4

 

44.0

 

2.9%

 

Luzzone

 

OFIBLE

 

1962

 

2042

 

1

 

20.0

 

1.3%

 

Morobbia

 

AEM B'zona

 

1971

 

2010

 

2

 

15.0

 

1.0%

 

Stalvedro

 

AET

 

1964

 

2

 

13.0

 

0.9%

 

Tremorgio

 

AET

 

1961

 

1

 

10.0

 

0.7%

 

Someo

 

SES

 

1965

 

2044

 

2

 

9.0

 

0.6%

 

Stampa

 

AEC Massagno

 

1985

 

2025

 

2

 

5.2

 

0.4%

 

Tenero

 

VERZASCA SA

 

1966

 

2045

 

1

 

4.0

 

0.3%

 

Calcaccia

 

AEC Airolo

 

1973

 

2003

 

2

 

3.7

 

0.2%

 

Ponte Brolla

 

SES

 

1974

 

2000

 

2

 

3.2

 

0.2%

 

Ticinetto

 

SES

 

1998

 

2037

 

2

 

3.0

 

0.2%

 

Ceresa I + II

 

COOP.EL.Faido

 

1967/1987

 

2006

 

2

 

2.0

 

0.1%

 

Sella

 

ATEL

 

1985

 

2024

 

1

 

2.0

 

0.1%

 

Piumogna

 

CEL Dalpe SA

 

2000

 

2039

 

1

 

1.0

 

0.1%

 

Valmara

 

AIL Lugano

 

1980

 

2002

 

1

 

0.9

 

0.1%

 

Totale

 

60

 

1491.0

 

100.0%

 Tabella 1: Impianti idroelettrici del Cantone, in ordine di potenza installata

 

2. La politica di sfruttamento delle acque ticinesi

Il Consiglio di Stato indica nel messaggio che nel prossimo decennio intende proporre la riversione di tutti gli impianti in fine concessione con una potenza installata superiore a 3 Megawatt e di quelli privati con una potenza installata superiore a 1 Megawatt. Concretamente, nel prossimo decennio, la riversione concerne gli impianti di Calcaccia, Ritom e Morobbia (> 3 MW) e Ponte Brolla (> 1 MW, privato). Inoltre, il Consiglio di Stato intende annunciare la riversione delle strutture del Lucendro e Sella (la concessione è in scadenza nel 2024, ma con il preavviso di quindici anni previsto dal progetto non ancora approvato di nuova LUA, il termine per l'annuncio scadrà nel 2009).

Queste sono le intenzioni concrete per il decennio appena iniziato di una politica di sfruttamento delle acque ticinesi in proprio, tramite la propria azienda elettrica cantonale.

Non si può non constatare che in questi ultimi anni, il Consiglio di Stato ha modificato la propria politica nel campo dello sfruttamento delle acque. Quando, nel 1995, si è trattato di rinnovare la concessione alla Società Elettrica Sopracenerina per lo sfruttamento delle acque del Ticinetto, l'Azienda Elettrica Ticinese aveva allora dichiarato il proprio interesse unicamente per la riversione dei grandi impianti, giudicando i piccoli impianti interessanti economicamente solo in un'ottica locale.

Così, la riversione proposta sarà la prima dopo 40 anni, quando era stato esercitato il diritto di riversione degli impianti del Piottino.

La scrivente commissione condivide questa nuova politica di sfruttamento delle acque ticinesi e constata che in un campo come quello dell'energia elettrica, i tempi di realizzazione dei disegni politici possono durare decenni. In questo lungo periodo possono cambiare le condizioni tecnologiche e di mercato, bisogna quindi adattare le modalità di intervento alle circostanze. In nessun caso bisogna perdere di vista l'obiettivo di sfruttare, non appena possibile in proprio e in ogni caso a favore di tutti i cittadini, la risorsa naturale più importante del nostro Cantone.

 

3. Oggetto del messaggio

L'oggetto di questo messaggio non è una nuova concessione, anzi, in primo luogo viene respinta la richiesta della Società Elettrica Sopracenerina di rinnovare la concessione scaduta il 31 dicembre 2000.

In secondo luogo viene sancito che le acque del fiume Maggia captate ad Avegno sono utilizzate in proprio dallo Stato del Cantone Ticino tramite l'Azienda Elettrica Ticinese.

Trattandosi di uno sfruttamento in proprio non è quindi necessaria alcuna concessione (LUFI, Art. 3). Ciò nonostante, occorre precisare che l'Azienda Elettrica Ticinese ossequia tutte le disposizioni che vengono imposte ai concessionari terzi. Questo sia per quanto riguarda il pagamento della tassa di concessione e del canone d'acqua, le questioni tecniche accessorie e, come vedremo più sotto, anche per i deflussi minimi.

 

4. Deflussi minimi

Durante l'esame del messaggio, alla commissione sono giunte due segnalazioni in riguardo alla problematica dei deflussi minimi. Sia la Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca che il WWF Svizzera Italiana segnalano che non sono fissati i deflussi minimi nell'atto di concessione.

Come accennato nei punti precedenti, un uso in proprio da parte dello Stato delle acque non presuppone una concessione per lo sfruttamento delle acque. Non è quindi necessaria la formale procedura di rilascio della concessione che se stilata, come correttamente segnalato dalle due associazioni, avrebbe dovuto contenere anche le indicazioni concernenti i deflussi minimi.

Ciò non vuol dire che lo Stato possa sfruttare le acque senza tener conto della legislazione federale in vigore. In particolare gli articoli 30 e seguenti della LPAc prescrivono i deflussi minimi da mantenere per le nuove concessioni, mentre per il risanamento di concessioni esistenti valgono gli articoli 80 e seguenti. Il fatto che nella nuova situazione non ci si trovi più di fronte ad una concessione vera e propria, potrebbe far nascere il quesito volto a sapere se si tratta di una situazione assimilabile ad una nuova concessione, oppure di una situazione esistente da risanare. Il quesito può rimanere insoluto, visto che entro l'anno 2007 dovrà essere definitivamente risolta la questione in riguardo al risanamento dei corsi d'acqua ai sensi degli art. 80 e seguenti della LPAc.

D'altro canto occorre ricordare come la presa di Avegno rappresenta un caso unico nel Cantone: in essa viene prelevata acqua che è il frutto di un deflusso minimo rilasciato a monte. In una situazione simile, per stabilire il deflusso residuale, si deve tener conto della problematica in tutta la sua dimensione, della parità di trattamento fra tutti coloro che sfruttano le acque, ma anche della brevità della tratta a regime residuale particolarmente breve (ca 1 km) e contraddistinta dalle gole in zona Orrido.

In generale, ma in particolare in questo caso, i deflussi minimi devono essere stabiliti sulla base di solidi studi scientifici e di una ponderazione degli interessi in gioco. L'Azienda Elettrica Ticinese si è subito mostrata molto disponibile a discutere con tutti gli interessati i deflussi minimi per la tratta in questione.

Le statistiche indicano che la perdita di produzione media per il rilascio di acque residuali nel nostro Cantone è del 2-2.5% (80-95 milioni di kWh). Dagli impianti dell'Azienda Elettrica Ticinese la diminuzione della produzione derivata per assicurare adeguati deflussi minimi si situa attorno al 4.3% (33 milioni di kWh). Al di là delle possibili interpretazioni sulla situazione particolare e sul tipo di impianto, si può ben vedere la disponibilità dimostrata in passato di adeguarsi alle disposizioni in materia.

Considerate le premesse sopra descritte, la scrivente commissione concorda quindi con le intenzioni del Consiglio di Stato di voler stabilire le condizioni per il deflusso minimo nei prossimi mesi, dopo l'approvazione del presente decreto legislativo.

  •  
  • 5. Decreti legislativi

    Per le due operazioni descritte precedentemente, sono necessari due decreti legislativi distinti:

    Vi è da rilevare che la medesima procedura è stata adottata in occasione della riversione degli impianti che sfruttano le acque del Ticino alla Biaschina.

    D'altro canto occorre segnalare che il primo decreto nasce dal parallelismo delle forme. Per il rinnovo della concessione sarebbe necessaria l'approvazione del Gran Consiglio. Di conseguenza è pure necessaria la decisione del Gran Consiglio per respingere una richiesta di concessione.

     

    6. Conclusioni

    La Commissione speciale dell'energia, dopo aver esaminato gli atti relativi allo sfruttamento delle acque della Maggia captate a Avegno, preavvisa favorevolmente il messaggio che propone l'esercizio del diritto di riversione e raccomanda l'approvazione dei due decreti legislativi annessi.

     

    Per la commissione speciale dell’energia:

    Thomas Arn, relatore